Omesso versamento Iva: sì condizionato al cumulo tra sanzione penale e amministrativa
21 Marzo 2018
In materia di omesso versamento Iva, un cumulo di sanzioni di natura penale e amministrativa può essere giustificato allorchè le sanzioni riguardino, in vista dell'obiettivo di assicurare la riscossione integrale del tributo, scopi complementari vertenti, eventualmente, su aspetti differenti della medesima condotta di reato, circostanza che spetta al giudice verificare. È questo il principio espresso dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 20 marzo, nella causa C-524/15. Il caso. Il titolare di un'impresa individuale italiana veniva condannato per omesso versamento Iva in sede amministrativa; successivamente veniva sottoposto anche a procedimento penale, per il reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000. Il giudice penale sottoponeva però questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, chiedendo se la previsione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE, interpretato alla luce dell'art. 4, protocollo n. 7 CEDU, osti alla possibilità di celebrare un procedimento penale avente ad oggetto un fatto per cui il soggetto imputato sia gia stato sanzionato in via amministrativa. Dopo le conclusioni dell'Avvocato Generale (su cui si veda la precedente news, in questo portale) è giunta finalmente la sentenza della CGUE, che ammette il cumulo di sanzioni, a determinate condizioni. Il doppio binario sanzionatorio. Ebbene, la Corte rileva come, in materia di reati relativi all'IVA, “appare legittimo che uno Stato membro si proponga, da un lato, di dissuadere e reprimere qualsiasi inadempimento, intenzionale o meno, alle norme afferenti alla dichiarazione e alla riscossione dell'IVA infliggendo sanzioni amministrative fissate, eventualmente, su base forfettaria e, dall'altro, di dissuadere e reprimere inadempimenti gravi alle menzionate norme, i quali sono particolarmente deleteri per la società e giustificano l'adozione di sanzioni penali più rigorose”. Gli Stati membri dispongono di libertà di scelta quanto alle sanzioni applicabili e, prosegue la Corte, una normativa interna, come quella italiana, che preveda una possibilità di cumulo di sanzioni è senz'altro idonea a realizzare l'obiettivo di assicurare l'integrale riscossione del tributo Iva. I limiti del cumulo di sanzioni. Vi devono essere, tuttavia, precise condizioni che garantiscano il rispetto del principio del ne bis in idem: la normativa deve prevedere, in maniera chiara e precisa, in quali circostanze l'omesso versamento dell'IVA dovuta può costituire oggetto di un cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale. Deve, inoltre, garantire che gli oneri derivanti, a carico degli interessati, da un cumulo del genere siano limitati a quanto strettamente necessario al fine di realizzare l'obiettivo di cui sopra. Il principio. La Corte, in conclusione, ha dichiarato: “1) L'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta entro i termini di legge, qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato articolo 50, purché siffatta normativa - sia volta ad un obiettivo di interesse generale tale da giustificare un simile cumulo di procedimenti e di sanzioni, vale a dire la lotta ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto, fermo restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi complementari, - contenga norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l'onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti, e - preveda norme che consentano di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato di cui si tratti. 2) Spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto del complesso delle circostanze del procedimento principale, che l'onere risultante concretamente per l'interessato dall'applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso.” |