Sospensione dell'avvocato: la mancata interruzione non rileva se non c'è lesione del diritto di difesa

Redazione scientifica
21 Marzo 2018

Il principio secondo il quale la sospensione dall'esercizio della professione dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne abbiamo avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato dall'evento al diritto di difesa.

Il caso. Viene proposto ricorso per cassazione contro una decisione d'appello con la quale la Corte territorialmente competente non aveva dichiarato la nullità della sentenza di prime cure, derivante dal fatto che il tribunale non aveva provveduto ad interrompere il processo, nonostante fosse stata comunicata l'avvenuta sospensione dell'avvocato dell'appellato. Ciò, a parere dell'istante, ha violato il disposto dell'art. 301 c.p.c., in forza del quale il verificarsi di uno degli eventi interruttivi descritti comporta l'interruzione automatica del processo, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti e il giudice.

Sospensione dall'esercizio della professione del difensore. Il Collegio ricorda che la sospensione dall'esercizio della professione dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne abbiamo avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, solo nel caso in cui vi sia stato un concreto pregiudizio arrecato dall'evento al diritto di difesa.

Pregiudizio al diritto di difesa. Nel caso di specie, osservano i Giudici, dove il periodo di sospensione del difensore dalla professione è caduto tra l'udienza in cui era stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni e quest'ultima, non può dirsi verificata alcuna incisione negativa sulle attività difensive dell'appellato. Di conseguenza, deve escludersi la nullità della sentenza di appello successivamente emessa, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo (cfr. Cass. civ., n. 6838/2016 e Cass. civ., n. 14520/2015).

Per tale ragione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

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