Accertamento dello scioglimento di società di persone e competenza a nominare il liquidatore

La Redazione
21 Marzo 2018

Costituisce causa di scioglimento della società in accomandita semplice, accertabile d'ufficio dal giudice, la mancanza, protratta per più anni, dell'amministratore, a causa del mancato accordo tra i soci sulla nomina di un nuovo amministratore, né sulla liquidazione della società.

Costituisce causa di scioglimento della società in accomandita semplice, accertabile d'ufficio dal giudice, la mancanza, protratta per più anni, dell'amministratore, a causa del mancato accordo tra i soci sulla nomina di un nuovo amministratore, né sulla liquidazione della società.

Il Tribunale può essere investito dell'accertamento dell'intervenuto scioglimento di una società personale per la sussistenza di una delle cause a tal fine previste dalla legge. Resta invece estraneo alla giurisdizione del Tribunale l'ulteriore intervento di nomina in questa sede del liquidatore. Tale potere è conferito, in caso di impossibilità dei soci a procedervi, al Giudice, ma espressamente - come inequivocabilmente s'esprime il comma 1 dell'art. 2275 c.c. - al presidente del Tribunale, inteso come capo dell'Ufficio: cui pertanto, come sempre avviene quando sia indicato non il giudice o il Tribunale, ma uno specifico organo dell'ufficio giudiziario, va riconosciuta al riguardo competenza funzionale, e quindi esclusiva.

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