Il conduttore deve essere garantito dal locatore nel pieno godimento e uso del bene locato
21 Marzo 2018
Il fatto. Un conduttore di un immobile sito in un condominio evocava in giudizio il locatore, lamentando che l'area di proprietà condominiale, antistante al locale a lui concesso in locazione, fosse stata utilizzata dagli altri condomini in via esclusiva, come parcheggio per le proprie autovetture, impedendo così il carico e scarico delle merci, ed infatti il transito e l'uso dell'area in questione era stato limitato mediante il posizionamento di paletti. Il ricorrente lamentava inoltre che il condominio avesse realizzato nella parete del locale un'apertura per accedere al vano ascensore. Il Tribunale dichiarava che il conduttore, asseritamente danneggiato, non aveva dato dimostrazione adeguata né del periodo in cui il passaggio era stato impedito, né della natura del danno subito. In sede di gravame, la Corte d'appello riteneva che l'area di proprietà condominiale era funzionale al godimento anche dell'immobile locato (compresa la facoltà di transitare nei cortili condominiali e di usufruire del previsto transito carrabile) e dovesse essere quindi utilizzata anche dal ricorrente, pertanto accoglieva le doglianze del medesimo. Conseguentemente, il locatore ricorre per cassazione, assumendo che la sentenza impugnata sia viziata per difetto di legittimazione passiva, in quanto le domande non erano state indirizzate al soggetto giuridicamente responsabile (il condominio) ma a sé medesimo in quanto proprietario, perciò del tutto estraneo alle modalità d'uso dell'area da parte dei condomini.
Molestie sul godimento della cosa. La S.C. ritiene infondato il ricorso del locatore, sottolineando come la ratio decidendi dell'impugnata sentenza consiste nell'esistenza di molestie di diritto sul godimento della cosa, in relazione alle quali, ex art. 1585 c.c., il locatore deve garantire il conduttore se riducono l'uso o il godimento della cosa e siano arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima. Secondo l'orientamento di legittimità, la molestia di diritto subita dal conduttore e per la quale questi ha diritto di essere garantito dal locatore, può concretizzarsi anche in comportamenti del terzo volti a contraddire il diritto di pieno godimento del bene da parte del conduttore attraverso una menomazione materiale della cosa locata che ne limiti il godimento e dimostri, al contempo la volontà di contestare il diritto del locatore contrapponendovi un diritto proprio. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso. |