Notifica effettuata da ufficiale giudiziario incompetente: nullità sanabile ex tunc o mera irregolarità?

22 Marzo 2018

Quali sono gli effetti prodotti dalla notifica effettuata da parte di un ufficiale giudiziario addetto a una sede differente?
Massima

Deve essere rimessa alle Sezioni Unite la questione se la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario operante fuori dal territorio assegnatogli integri una ipotesi di nullità sanabile ex tunc ovvero di mera irregolarità.

Il caso

L'attrice otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di una società di costruzione a titolo di penale per il ritardo nella consegna dei lavori. La debitrice ingiunta proponeva opposizione che era accolta con revoca del decreto ingiuntivo. La creditrice notificava atto di gravame sul rilievo che la notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo era stata effettuata da un ufficiale giudiziario addetto ad una sede differente da quella di appartenenza, ed il giudice di appello confermava la sentenza di prime cure che la notifica non era nulla, perché tale ipotesi non era ricompresa tra quelle indicate nell'art. 160 c.p.c..

Avverso la sentenza di appello era proposto ricorso in Cassazione ed il giudice di legittimità rimetteva la seguente questione alle sezioni unite: la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario operante fuori dal territorio assegnatogli integra una ipotesi di nullità sanabile ex tunc?

La questione

La questione in esame è la seguente: quali sono gli effetti prodotti dalla notifica effettuata da parte di un ufficiale giudiziario addetto a una sede differente?

Le soluzioni giuridiche

Come noto, ai sensi del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, artt. 106 e 107 l'ufficiale giudiziario è competente a notificare, per mezzo del servizio postale, atti del suo ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere a notifiche nei confronti di soggetti residenti altrove solo se l'atto si riferisce ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto (Cass. civ., n. 6217/2005; Cass. civ., n. 3632/2000; Cass. civ., n. 11210/1997 e, più recentemente, Cass. civ., n. 322/2007; Cass. civ., n. 21944/2008; Cass. civ., n. 3125/2012; Cass. civ., n. 19352/2013).

A tali regole, devono aggiungersi quelle contenute nell'art. 175, all. I, r.d. 28 dicembre 1924, n. 2271, che delineano minuziose norme sulla “competenza” dell'ufficiale giudiziario.

Fermo restando che non è configurabile, in favore delle parti, una garanzia operante per l'ufficiale giudiziario analoga a quella che opera nei confronti del giudice (che deve essere naturale e precostituito per legge), gli artt. 106 e 107 d.P.R. n. 1229/1959 dispongono che l'ufficiale giudiziario – così come il suo aiutante –, nel territorio al quale è addetto è l'unico a poter compiere tutte le attività del suo ufficio; nessuna limitazione territoriale opera invece per le notifiche a mezzo del servizio postale, che possono essere validamente compiute da qualunque ufficiale giudiziario verso qualunque destinatario, ovunque (non solo, dunque, sul territorio della Repubblica) si trovi.

A tal riguardo, il GA ha ritenuto che i limiti alla competenza territoriale dell'ufficio di appartenenza integrano un elemento costitutivo della fattispecie autorizzatoria, di modo che resta superata ogni questione sull'inquadramento della patologia sub specie di nullità, annullabilità, mera irregolarità o altra figura, poiché deve parlarsi di inefficacia dell'atto pubblico formato da pubblico ufficiale incompetente (Cons. Stato n. 22/2013).

Tale soluzione è fatta discendere dal combinato disposto degli artt. 2699 e 2701 c.c.: --a) l'art. 2699 c.c. - secondo cui «l'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato» - stabilisce un preciso nesso di collegamento tra competenza territoriale (e per materia) del pubblico ufficiale e luogo di esercizio del potere di autenticazione; --b) l'art. 2701 c.c. prevede che il documento formato da pubblico ufficiale incompetente non ha l'efficacia di fede privilegiata di atto pubblico, attribuendo allo stesso, qualora sottoscritto dalle parti, la mera efficacia probatoria della scrittura privata.

Sul versante civilistico, invero, la questione della invalidità della notificazione effettuata da un ufficiale giudiziario (o da un suo aiutante o da un messo del giudice di pace) “incompetente” pare essere stata risolta nella pratica vuoi accostandola alla mera irregolarità, vuoi alla nullità sanabile in base ai principi generali dell'art. 156 c.p.c. o comunque con efficacia ex tunc mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c..

Invero, la Cassazione a più riprese ha ritenuto che l'incompetenza per territorio dell'ufficiale giudiziario procedente costituisce motivo di nullità della notificazione e non di inesistenza della stessa, con conseguente ammissibilità della sanatoria di detta nullità, la quale si verifica o con la costituzione della parte o con la rinnovazione della notifica disposta dal giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. civ., n. 637/2003; Cass. civ., 21944/2008; Cass. civ., n. 637/2003, a mente della quale: se sussistente, l'incompetenza dell'ufficiale giudiziario avrebbe comportato nullità della notifica e questa sarebbe stata sanata per effetto della presentazione del controricorso).

Relativamente alla notifica del precetto, in un lontano precedente si è affermato che l'art. 107, comma 2, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, approvato con d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, autorizza gli ufficiali giudiziari ad eseguire mediante il servigio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali (Cass. civ., n. 608/1971). Poiché il precetto non costituisce atto del processo esecutivo, ma è un presupposto estrinseco ad esso, ossia un atto preliminare stragiudiziale, ne consegue che, a richiesta di parte, qualunque ufficiale giudiziario può notificarlo, a mezzo del servizio postale, dovunque. A tale indirizzo si contrappone ad altro, per il vero più remoto, secondo cui il precetto, pur non essendo un atto esecutivo, costituisce un presupposto necessario in estrinseco (atto preparatorio del processo esecutivo e, pertanto, non può essere equiparato agli atti stragiudiziali al fine di consentirne la notificazione a mezzo del servizio postale fuori dell'ambito della circoscrizione alla quale l'ufficiale giudiziario è addetto. La nullità, che colpisce il precetto notificato nel modo anzidetto, e tuttavia sanata ex tunc, per effetto della proposizione dell'opposizione da parte del debitore precettato (Cass. civ., n. 2806/1967).

La sentenza in commento – al contrario – si pone in antitesi rispetto al tradizionale orientamento di legittimità appena richiamato, e rimette alle Sezioni Unite la questione delle conseguenze della notifica effettuata da un ufficiale giudiziario incompetente, manifestando adesione alla tesi della mera irregolarità.

In altri termini, con la pronuncia in questione, i Giudici di legittimità aderiscono ad una interpretazione fedele allo scopo della notificazione che è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono (in termini - per quanto qui interessa - di instaurazione del contraddittorio), di modo che assicurata tale conoscenza è irrilevante la modalità attraverso la quale tale conoscenza si è realizzata.

Osservazioni

La notificazione è una sequenza di atti, un procedimento, articolato in fasi e finalizzato allo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario.

Gli elementi costitutivi imprescindibili di tale procedimento vanno individuati: --a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; --b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita: restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

La presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge.

Pertanto, in attesa della pronuncia del giudice della nomofilachia, la soluzione del giudice dell'appello – recepita dalla Cassazione – secondo la quale le norme che regolano la competenza degli ufficiali giudiziari avrebbero mero carattere organizzativo, con la conseguenza che la loro violazione dovrebbe avere solo conseguenze disciplinari ovvero risarcitorie, ma mai ricadute in termini di invalidità dell'atto compiuto ha maggiore aderenza con la moderna realtà processuale caratterizzata dalla perdita di centralità della notifica effettuata tramite ufficiale giudiziario: si pensi alla notifica effettuata dal difensore ex lege n. 53/1994, ovvero a quella tramite PEC.

In conclusione, la ripartizione degli affari tra gli ufficiali giudiziari in base al loro territorio è elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui violazione non incide sulla scopo precipuo della notifica, perché in ogni caso è assicurata la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

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