La perdita di chance in casi di responsabilità sanitaria in ambito oncologico
22 Marzo 2018
IL CASO Una donna muore a causa di un tumore tardivamente diagnosticato. Il coniuge e le figlie della donna convengono dinnanzi al Tribunale di Roma la Casa di cura ed i medici per ottenere il risarcimento dei danni patiti per il decesso anticipato della congiunta. Il Tribunale accoglie la domanda, ritenendo che le due radiografie eseguite a distanza di un anno non fossero state interpretate nel modo corretto, cagionando quindi un ritardo nella diagnosi della neoplasia di oltre due anni. Il Giudice afferma che una diagnosi tempestiva avrebbe evitato l'aggravamento della patologia, e considera il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale particolarmente intenso, liquidandolo in 120 mila euro per il marito e 150 mila euro per ciascuna delle due figlie.
IL DIVERSO INQUADRAMENTO DELLA CORTE D'APPELLO La Corte d'Appello, successivamente adita, ritiene errato che il giudice di prime cure si fosse pronunciato sul presupposto che gli inadempimenti medici avessero cagionato non la morte della donna ma ne avessero ridotto le sue chance di sopravvivenza, dal momento che la morte non era stata causata dagli inadempimenti ma dalla malattia, il cui esito avrebbe potuto essere rallentato solo ipoteticamente ma non neutralizzato. Il Tribunale aveva dunque errato accogliendo la domanda attorea come se proposta sotto il profilo della riduzione della chance di sopravvivenza, dal momento che gli attori avevano invece chiesto il risarcimento del danno per aver i sanitari cagionato la morte della congiunta. La corte territoriale afferma l'insussistenza del nesso di causalità tra l'omessa tempestiva diagnosi e il decesso. Vistosi negare il risarcimento, i familiari della donna ricorrono in Cassazione.
CORRETTA L'INTERPRETAZIONE IN PRIMO GRADO Gli attori contestano la trasformazione operata dalla Corte d'Appello del danno richiesto e liquidato in primo grado (vale a dire il danno da perdita del rapporto parentale) in una fattispecie completamente diversa, ovvero la riduzione delle chance di una più lunga sopravvivenza.
LA CHANCE PERDUTA La Cassazione chiarisce che «la morfologia e l'oggetto della (supposta) chance perduta ha ad oggetto (una lesione e) un danno non patrimoniale» e ricorda che il «modello teorico della perdita di chance… è stato e tuttora resta… IL DANNO PATRIMONIALE, dibattuta essendone la sola FORMA – e cioè quella di danno emergente piuttosto che di lucro cessante».
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