La perdita di chance in casi di responsabilità sanitaria in ambito oncologico

Redazione Scientifica
22 Marzo 2018

In casi di responsabilità sanitaria in ambito oncologico si può parlare di perdita di chance solo nel caso in cui la condotta colpevole del sanitario abbia avuto come conseguenza un evento di danno incerto, ad esempio nel caso in cui le conclusioni della CTU dovessero essere nel senso di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata delle vita e di minori sofferenze, ritenute solo possibili, alla luce delle conoscenze scientifiche e delle cure standard del tempo in cui si è verificato l'evento.

IL CASO Una donna muore a causa di un tumore tardivamente diagnosticato. Il coniuge e le figlie della donna convengono dinnanzi al Tribunale di Roma la Casa di cura ed i medici per ottenere il risarcimento dei danni patiti per il decesso anticipato della congiunta. Il Tribunale accoglie la domanda, ritenendo che le due radiografie eseguite a distanza di un anno non fossero state interpretate nel modo corretto, cagionando quindi un ritardo nella diagnosi della neoplasia di oltre due anni. Il Giudice afferma che una diagnosi tempestiva avrebbe evitato l'aggravamento della patologia, e considera il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale particolarmente intenso, liquidandolo in 120 mila euro per il marito e 150 mila euro per ciascuna delle due figlie.

IL DIVERSO INQUADRAMENTO DELLA CORTE D'APPELLO La Corte d'Appello, successivamente adita, ritiene errato che il giudice di prime cure si fosse pronunciato sul presupposto che gli inadempimenti medici avessero cagionato non la morte della donna ma ne avessero ridotto le sue chance di sopravvivenza, dal momento che la morte non era stata causata dagli inadempimenti ma dalla malattia, il cui esito avrebbe potuto essere rallentato solo ipoteticamente ma non neutralizzato. Il Tribunale aveva dunque errato accogliendo la domanda attorea come se proposta sotto il profilo della riduzione della chance di sopravvivenza, dal momento che gli attori avevano invece chiesto il risarcimento del danno per aver i sanitari cagionato la morte della congiunta. La corte territoriale afferma l'insussistenza del nesso di causalità tra l'omessa tempestiva diagnosi e il decesso. Vistosi negare il risarcimento, i familiari della donna ricorrono in Cassazione.

CORRETTA L'INTERPRETAZIONE IN PRIMO GRADO Gli attori contestano la trasformazione operata dalla Corte d'Appello del danno richiesto e liquidato in primo grado (vale a dire il danno da perdita del rapporto parentale) in una fattispecie completamente diversa, ovvero la riduzione delle chance di una più lunga sopravvivenza.
In particolare risulta che l'originaria domanda fosse stata fondata sulla «perdita della rispettiva moglie e madre con essi conviventi, da porsi in diretta relazione causale con gli errori diagnostici e terapeutici».
La Suprema Corte conferma il proprio orientamento maggioritario e ritiene non condivisibile il diverso orientamento di Cass. civ. n. 12961/2011 che prevede che una domanda di risarcimento di un danno da lesione di un bene costituzionalmente tutelato (quale la salute, o il rapporto parentale) sia ontologicamente diversa da una domanda di risarcimento per perdita di chance.
Nel merito del caso di specie, hanno ritenuto errata la decisione della Corte d'Appello di mutare la qualificazione giuridica della domanda risarcitoria, la quale era stata invece correttamente interpretata in primo grado come perdita anticipata del rapporto parentale.

LA CHANCE PERDUTA La Cassazione chiarisce che «la morfologia e l'oggetto della (supposta) chance perduta ha ad oggetto (una lesione e) un danno non patrimoniale» e ricorda che il «modello teorico della perdita di chance… è stato e tuttora resta… IL DANNO PATRIMONIALE, dibattuta essendone la sola FORMA – e cioè quella di danno emergente piuttosto che di lucro cessante».
La Suprema Corte precisa che quando l'evento di danno è costituito dalla mancanza del risultato, e non dalla possibilità (mancata) di un risultato sperato, non è corretto parlare di chance perduta, perché si tratta di altro e diverso evento di danno.


.. IN RESPONSABILITÀ SANITARIA IN AMBITO ONCOLOGICO In casi di responsabilità sanitaria in ambito oncologico si può parlare di perdita di chance solo nel caso in cui la condotta colpevole del sanitario abbia avuto come conseguenza un evento di danno incerto, ad esempio nel caso in cui le conclusioni della CTU dovessero essere nel senso di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata delle vita e di minori sofferenze, ritenute solo possibili, alla luce delle conoscenze scientifiche e delle cure standard del tempo in cui si è verificato l'evento.


IL RISARCIMENTO DELLA “INCERTEZZA EVENTISTICA” Questa «incertezza eventistica» può essere risarcita equitativamente come possibilità perduta, sempre che sia provato (nel senso di «più probabile che non») il nesso causale tra la condotta e l'evento incerto (ossia la possibilità perduta), che peraltro dovrà superare i filtri di apprezzabilità, serietà e consistenza.
Solo sull'identificazione del danno incide l'incertezza del risultato, e non sull'analisi del nesso. Opportuno è non confondere il grado di incertezza della chance perduta con il grado di incertezza sul nesso causale, che potrà essere escluso dalla possibilità di fattori alternativi che interrompano la relazione logica con l'evento, come ad esempio la sopravvenienza di altra patologia per sé sola determinante a causare l'esito infausto.


La Cassazione cassa dunque la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Corte d'Appello in diversa composizione.