Nuove modifiche in vista per il Terzo Settore

La Redazione
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22 Marzo 2018

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 marzo, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi che introducono nuove disposizioni integrative e correttive alla Riforma del Terzo Settore, e in particolare alla disciplina dell'impresa sociale (D.Lgs. n. 112/2017) e al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017).

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 marzo, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi che introducono nuove disposizioni integrative e correttive alla Riforma del Terzo Settore, e in particolare alla disciplina dell'impresa sociale (D.Lgs. n. 112/2017) e al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017).

Impresa sociale. Il nuovo decreto introduce correttivi in ambito fiscale, prevedendo l'imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche quando ciò avvenga sotto forma di aumento di capitale gratuito, nei limiti delle variazioni Istati. Non sono invece imponibili le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva e delle somme destinate a riserve. Modifiche anche per la disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, che viene allineata a quella delle start up innovative: per essere agevolabili gli investimenti devono essere eseguiti dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 112/2017 e la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni.

Altre novità riguardano i lavoratori: viene introdotto un limite temporale per il computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell'impresa sociale.

Inoltre, le ex Ipab privatizzate possono acquisire la qualifica di impresa sociale.

Viene, infine, prevista una clausola di salvaguardia della normativa sulle cooperative.

Codice del Terzo Settore. Il secondo decreto legislativo, dedicato al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. n. 117/2017, interviene in più punti sulla disciplina degli enti del Terzo settore: integra l'elenco delle attività di interesse generale che possono essere esercitate dagli ETS, ai sensi dell'art. 5; chiarisce che l'obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti (artt. 30 e 31) sussiste solo per gli enti di maggiori dimensioni e che l'ente può affidare la revisione, quando sia obbligatoria, all'organo di controllo interno (a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell'apposito registro; aumenta di quattro unità il numero dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore, al fine di assicurare una più ampia rappresentanza degli enti, comprese le reti associative.