Pignoramento presso terzi e impugnabilità dell'ordinanza di assegnazione delle somme non contestate
22 Marzo 2018
Con la riforma di cui alla l. n. 228/2012 la non contestazione del terzo pignorato implica, ove il credito sia stato sufficientemente precisato nell'atto di pignoramento, l'assegnazione delle somme ex art. 548 c.p.c.. L'unico rimedio oppositivo a fronte dell'operare di tale meccanismo di contestazione espressamente previsto dal legislatore è quello dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione, riservata, tuttavia, dall'ultimo comma dell'art. 548 c.p.c. all'ipotesi nella quale il terzo deduca di non aver avuto tempestiva conoscenza, per irregolarità della notifica, caso fortuito e forza maggiore, dell'assegnazione. Tuttavia, il riferimento all'assegnazione appare un refuso normativo poiché la mancata conoscenza deve intendersi riferita, non già all'ordinanza di assegnazione (sebbene possa inferirsi tale conclusione dalla formulazione letterale della norma), quanto al pignoramento ovvero al provvedimento di rinvio dell'udienza disposto ex art. 548 c.p.c. a fronte del mancato invio della dichiarazione al creditore precedente. La previsione di quest'unico rimedio ha suscitato in dottrina vivace dibattito. Secondo una prima tesi, poiché l'opposizione agli atti esecutivi ha un oggetto di rito, dovrebbe ritenersi che l'ordinanza di assegnazione non abbia alcuna valenza preclusiva al di fuori del processo esecutivo con riferimento all'esistenza ed all'ammontare del credito, non essendosi formato in sede esecutiva alcun accertamento incontrovertibile. Pertanto, il terzo potrebbe: a) agire in ripetizione dell'indebito nei confronti del creditore procedente; b) incardinare un giudizio di accertamento negativo del credito nei confronti dell'esecutato. Per alcuni, ma trattasi di tesi minoritaria, il terzo pignorato potrebbe anche esperire l'opposizione all'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva incardinata in forza dell'ordinanza di assegnazione dal creditore procedente nei propri confronti, poiché, come nel processo civile, alla non contestazione del terzo deve attribuirsi un mero effetto di inversione dell'onere della prova a carico della parte che è rimasta inerte. Secondo un'altra parte della dottrina, invece, all'ordinanza di assegnazione emessa per effetto della non contestazione del terzo andrebbe tributata una tendenziale stabilità che, pur non essendo conseguenza di un accertamento incontrovertibile, che non potrebbe invero formarsi in sede esecutiva, dipende da un concetto di preclusione più ampio rispetto al giudicato sostanziale, ossia una preclusione conseguente all'attività processuale svoltasi in sede esecutiva. In sostanza, se il pignoramento si è perfezionato per la condotta inerte del terzo, la circostanza che lo stesso lasci decorrere il termine di venti giorni senza proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione, implica che non sia più consentito allo stesso di contestare l'ammontare e la natura del credito, e le uniche doglianze proponibili sono, peraltro, quelle fondate sull'omessa ed incolpevole conoscenza del pignoramento ovvero del successivo provvedimento di rinvio dell'udienza.
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