Comunicazione telematica incompleta: il termine per l'opposizione agli atti esecutivi può decorrere ugualmente

Redazione scientifica
22 Marzo 2018

La peculiare funzione degli atti del processo esecutivo comporta la sufficienza, per attivare il decorso del termine per l'opposizione agli atti esecutivi, che dell'atto della cui legittimità si dubita si sia avuta conoscenza anche sommaria o in via di mero fatto, desunta dalla più piena conoscenza di altro atto che quello presupponga.

Il caso. Un avvocato notificava il pignoramento presso terzi alla debitrice ed al terzo pignorato, ma il giudice dell'esecuzione con ordinanza, comunicata dalla cancelleria a mezzo PEC, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del tribunale di Milano, con fissazione alle parti del termine per la riassunzione. L'avvocato, assumendo che a mezzo della comunicazione di cancelleria gli fosse pervenuto solo il dispositivo della predetta ordinanza e che solo nel momento in cui aveva richiesto copia del provvedimento ne aveva acquisito integrale conoscenza, proponeva opposizione agli atti esecutivi; il tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto tardiva, per essere stata proposta oltre i venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza opposta.

Comunicazione incompleta. L'avvocato soccombente ha proposto ricorso per cassazione prospettando alla Corte la questione se, ai fini del decorso del termine di decadenza di venti giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., sia sufficiente una comunicazione (nel caso di specie, a mezzo PEC) non contenente il testo integrale dell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza, ma soltanto il suo dispositivo, o se sia necessaria la comunicazione integrale del testo dell'ordinanza, al fine di mettere il destinatario in condizioni di valutare, sulla base della lettura della motivazione del provvedimento, se proporre o meno opposizione.

Decorrenza del termine per l'opposizione agli atti esecutivi. Sul punto il Collegio ricorda il principio di diritto alla luce del quale «in tema di opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., quand'anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell'art. 45 disp. att. c.p.c., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, ove l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole; pertanto, in tal caso è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell'atto e valutare se e per quali ragioni proporre opposizione avverso di esso ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e nel rispetto del relativo complessivo termine, da reputarsi idoneo all'espletamento delle sue difese; ed incombe all'opponente dimostrare, se del caso, l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa».

In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha, pertanto, rigettato.

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