Concordato preventivo e nomina di un nuovo attestatore

La Redazione
22 Marzo 2018

L'imprenditore che propone istanza di concordato preventivo non può integrare la relazione dell'attestatore con quella di altro professionista o anche mutare la persona dell'attestatore.

L'imprenditore che propone istanza di concordato preventivo non può integrare la relazione dell'attestatore con quella di altro professionista o anche mutare la persona dell'attestatore.

La legge consente all'imprenditore che intenda proporre un concordato preventivo la libera scelta del professionista che deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano fra i soggetti che abbiano i requisiti di cui all'art. 67 comma 3 lett. c) l.fall.; è conseguenza minima del principio di responsabilità delle proprie scelte ritenere che egli non possa di sua iniziativa vanificare l'operato del professionista da lui liberamente scelto.

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