In caso di danni all'edificio condominiale la stipula del preliminare di compravendita non esonera il proprietario dagli obblighi ripristinatori

Redazione scientifica
23 Marzo 2018

Il proprietario di un immobile facente parte di un edificio condominiale, può essere condannato dal Condominio alla cessazione dei lavori e al ripristino della situazione iniziale, nonostante l'immobile sia posseduto materialmente dal promissario acquirente.

Un Condominio chiede la cessazione delle opere edili di ristrutturazione della facciata di un negozio facente parte dell'edificio condominiale onde, accertatane l'illegittimità, ordinarne la demolizione.

Il proprietario del negozio si costituisce in giudizio affermando di non aver dato inizio ai lavori che invece erano stati avviati a sua insaputa da parte del promissario acquirente, già immesso nel possesso materiale dell'immobile al momento della stipula del preliminare. Il Tribunale accoglie la domanda del Condominio e condanna i convenuti (proprietario e acquirente) a demolire le opere illegittime e a ripristinare lo stato preesistente.

Obblighi del proprietario. La decisione viene confermata dalla Corte d'appello, di conseguenza il proprietario (promittente venditore) ricorre per cassazione sostenendo che al momento della proposizione della domanda egli non aveva più la detenzione dell'immobile, in quanto in forza del contratto preliminare e poi del successivo definitivo di compravendita, i locali erano stati consegnati alla società promissaria acquirente.

Sulla questione la S.C. è intervenuta osservando che la «qualità del possessore del bene non viene meno con la stipula del contratto preliminare di compravendita anche nel caso in cui vi sia stata immissione nel possesso di altri soggetti, separando il profilo del difetto di legittimatio ad causam del ricorrente dalla diversa questione della titolarità degli obblighi ripristinatori e risarcitori».

In conclusione la Corte rigetta il ricorso.

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