Anche il socio di società di persone può prestare fideiussione
23 Marzo 2018
Il socio di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società: è questo il principio affermato dall'ordinanza n. 7139 della Cassazione, depositata il 22 marzo. Il caso. Il socio di una s.n.c. otteneva decreto ingiuntivo, nei confronti della società, a titolo di regresso del pagamento di debito sociale effettuato in forza di una fideiussione. La Corte d'appello, però, revocava il decreto ingiuntivo, escludendo che il socio disponesse di azione di regresso: la qualità di socio illimitatamente responsabile non sarebbe assimilabile a quella di fideiussore. Il socio proponeva, dunque, ricorso per cassazione. La limitata autonomia patrimoniale della società di persone. La sentenza impugnata ha ritenuto priva di causa la fideiussione prestata dal socio di società di persone, sul presupposto che mentre il fideiussore garantisce un debito altrui e, per tale ragione, ha azione di regresso nei confronti del debitore principale dopo aver pagato, il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio patrimonio di debiti (sociali) che non possono dirsi a lui estranei, in quanto derivanti dall'esercizio dell'attività comune in forma societaria. Di altro avviso la Cassazione che, nell'accogliere il ricorso, riconosce che la responsabilità del socio illimitatamente responsabile di società di persone riguarda debiti che non possono essere ritenuti a lui estranei, e tuttavia non può escludersi a priori una diversa regolamentazione dei rapporti tra socio e società. E ciò in ragione della, pur limitata, autonomia patrimoniale delle società di persone, la quale, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi. E proprio per effetto della rilevata autonomia patrimoniale della società di persone, la fideiussione prestata dal socio a favore della società rientra tra le garanzie prestate per le obbligazioni altrui, secondo lo schema generale di cui all'art. 1936 c.c. La garanzia fideiussoria ulteriore rispetto alla responsabilità illimitata del socio. Come già affermato in precedenti occasioni (Cass. n. 26012/2007 e, più di recente: Cass. n. 8944/2016), il rilascio della garanzia fideiussoria da parte del socio illimitatamente responsabile non altera lo schema legale delle società di persone, ma la fideiussione prestata aggiunge un titolo diverso il base al quale il creditore può agire, senza che il fideiussore in quanto tale possa avvalersi del beneficium excussionis del patrimonio sociale. Oltre alle garanzie già fornite ex lege dal socio in quanto tale (in forza della responsabilità illimitata), insomma, possono esserci altre ragioni per cui il creditore voglia ottenere una ulteriore garanzia fideiussoria. Il principio di diritto. La S.C. enuncia, in conclusione, il seguente principio di diritto: “Il socio di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacché questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi; la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l'art. 1936 cod. civ., non sovrapponendosi alla garanzia fissata ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo invero sussistere altri interessi che ne giustificano l'ottenimento – alla stregua di garanzia ulteriore – in capo al creditore sociale (quali, ad esempio, l'interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l'altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del beneficum excussionis di cui all'art. 2304 cod.civ.); in tale situazione il socio, il quale sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualità, abbia provveduto al pagamento del debito sociale, è legittimato all'esercizio dell'azione di regresso ex art. 1950 cod. civ. contro la società.”
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