Precisazioni dalle Entrate in tema di transfer pricing

La Redazione
23 Marzo 2018

Una nota dell'Agenzia delle Entrate prende le distanze da quanto affermato dalla stampa negli ultimi giorni: mai stipulati tax ruling che violano le linee guide internazionali, solo accordi preventivi che definiscono criteri e modalità di calcolo.

Sulla questione degli accordi Transfer pricing l'Agenzia delle Entrate vuole mettere i puntini sulle “i”.

“In merito alle notizie riportate di recente da alcuni organi di stampa” si legge in una nota pubblicata ieri “l'Agenzia delle Entrate precisa che i cosiddetti tax ruling, a cui gli articoli sembrerebbero fare riferimento, sono accordi che violano gli standard internazionali codificati a livello Ocse e di Unione Europea, non stipulabili né mai stipulati dall'Amministrazione fiscale italiana”.

La questione ruota tutta attorno all'inquadramento e alla conformità degli accordi sui prezzi di trasferimento alle linee guida internazionali. “Gli accordi previsti nel nostro Paese, così come negli altri Paesi Ocse”, spiegano dall'Agenzia, “rientrano nella categoria degli APA (advance pricing agreements), ovvero accordi che hanno il solo scopo di fornire certezza preventiva relativamente ai criteri e ai metodi adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento (Transfer pricing). Questi accordi, come detto, sono presenti in tutte le Amministrazioni avanzate e in Italia sono disciplinati dall'art. 31-ter del d.P.R. n. 600/1973”.

Da qui le ulteriori precisazioni e smentite: come il fatto che agli accordi possono accedere tutte le imprese indipendentemente dalla dimensione e dalla tipologia di attività svolta (e non solo le multinazionali) e che gli stessi vengono utilizzati per definire i criteri e i metodi di calcolo di determinazione del valore normale delle operazioni infragruppo in base agli standard previsti dalle previsioni OCSE (e non per fissare in modo arbitrario l'imponibile o le aliquote d'imposta di un soggetto).

“In nessun caso, quindi, gli accordi sottoscritti dalle Entrate hanno avuto ad oggetto - né potrebbero avere - la previsione di differenti aliquote fiscali rispetto a quelle ordinarie o la riduzione della base imponibile di alcuni contribuenti. Infine”, conclude l'Agenzia, “il quadro normativo interno (conforme ai più avanzati standard internazionali) impone allo Stato Italiano di scambiare gli accordi con gli Stati all'interno dei quali risultano residenti le imprese associate controparti delle operazioni infragruppo”.

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