Conflitto di interessi degli amministratori di società facenti parte di un gruppo
23 Marzo 2018
La sussistenza del conflitto di interessi tra amministratore e società non può esser aprioristicamente esclusa in ragione dell'appartenenza dell'ente, in sé e per sé considerata, a un gruppo societario: per il solo fatto che più società sono strutturate in un gruppo, in relazione ad operazioni compiute dalla controllante volte a favorire, con diverse modalità (tra cui una protratta concessione di credito) le controllate, non può essere esclusa la configurabilità di un conflitto di interessi in capo all'amministratore che rivesta, contemporaneamente, la medesima qualità nella società disponente ed in quella beneficiaria. In tema di gruppi di società, la sussistenza di un conflitto di interessi non può essere automaticamente presunta dalla coincidenza soggettiva dell'amministratore di più società appartenenti ad un medesimo gruppo, ma deve essere, dimostrata in concreto, sulla base della comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che si è impoverita ed il suo amministratore, che abbia agito nella medesima veste in nome e per conto della società che risulta essersi arricchita. |