Smottamento dovuto all'erosione marina: non è caso fortuito
26 Marzo 2018
IL CASO Un uomo, mentre si trova sulla spiaggia posta a pochi metri da un fondo privato, viene travolto dal crollo improvviso della «parete scoscesa di contenimento di circa 3 m di altezza» facente parte del fondo, e viene colpito da un blocco di parete rocciosa, riportando gravi lesioni. Il Tribunale di Catanzaro condanna la proprietaria del fondo al risarcimento dei danni subiti ma la Corte territoriale, successivamente adita, rigetta il gravame, escludendo la configurabilità in capo alla donna della responsabilità ex art. 2051 c.c., ritenendo l'evento imputabile a causa tale da integrare il caso fortuito in quanto imprevedibile dal custode. Il danneggiato propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza.
NATURA OGGETTIVA DELLA RESPONSABILITÀ La Suprema Corte ricorda preliminarmente che l'orientamento di legittimità che postula la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. costituisce diritto vivente. Al danneggiato spetta unicamente provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso: il custode sarà esente da colpa se proverà il verificarsi di un evento imprevedibile ed inevitabile qualificabile come caso fortuito ( ex multis, Cass. civ., n. 12027/2017; Cass. civ. n. 9449/2016).
CRITERIO DELLA CAUSALITÀ ADEGUATA Il criterio da attuarsi deve essere quello della causalità adeguata: non è rilevante la diligenza del custode ma è necessario considerare «le modifiche della struttura della cosa in rapporto alle condizioni di tempo le quali divengono, col trascorrere del tempo tra l'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere».
ECCEZIONALITÀ ED IMPREVEDIBILITÀ DEL CASO FORTUITO La Terza Sezione dichiara che la Corte di merito ha confuso il potere sulla cosa in custodia con quello di intervenire sul fenomeno naturale dell'erosione costiera, e sottolinea come «l'impossibilità di controllare o governare il fenomeno esterno che interviene sul dinamismo naturale della cosa» sia uno dei criteri che definiscono il caso fortuito, «con il quale però devono necessariamente concorrere - affinché possa esso configurarsi con gli effetti interruttivi del nesso causale tra cosa in custodia ed evento lesivo – anche quello della sua eccezionalità e imprevedibilità».
FENOMENO ATTUALE ED IN PROGRESSIONE Nel caso di specie, tali criteri non sussistono. Noto era il fenomeno, attuale ed ancora in progressione, di erosione marina nel tratto di spiaggia ove si è verificato l'evento, abitualmente frequentato da bagnanti. Come fotograficamente documentato, il fondo è delimitato da una parete di roccia e terra ubicata a pochi metri dalla battigia, inesorabilmente assoggettata all'erosione.
POTERE DI GOVERNO SUL TERRENO La Cassazione conclude affermando che il giudice di merito aveva errato nel considerare interrotto il nesso causale. Perché se è vero che il fenomeno erosivo non poteva essere interrotto, il custode aveva comunque «il potere di governo sul terreno interessato dal fenomeno naturale, in relazione alle condizioni dello stesso mutate in conseguenza del fenomeno medesimo», che doveva tradursi nell'attuazione di comportamenti finalizzati ad impedire il verificarsi della situazione di pericolo, escludendo i terzi dalla possibilità di venirne in contatto. |