Notifica a mezzo posta ad una persona giuridica

Redazione scientifica
26 Marzo 2018

È valida la notifica a persona giuridica eseguita presso la sede a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., con la precisazione che, laddove l'art. 145, comma 3, c.p.c. consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., deve ritenersi parimenti ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8, comma 2, della l. n. 890/1982, che costituiscono modalità sostanzialmente equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., solo nei casi in cui sia specificato il nominativo ed il recapito del legale rappresentante e risulti impossibile poterlo consegnare presso la sede legale della società, per l'assenza di persone che possano riceverlo.

Il caso. La Corte d'appello di Napoli respingeva il reclamo proposto da una società dichiarata fallita dal tribunale di Benevento. Per la Corte territoriale, infatti, non recando l'atto gli elementi identificativi del legale rappresentante della società e dei suoi recapiti, e non essendo possibile procedere alla consegna con le modalità previste dall'art. 145 c.p.c., la notifica del ricorso di fallimento era stata correttamente compiuta con le modalità contemplate dall'art. 140 c.p.c..

Contro tale decisione l'amministratore della società soccombente ha proposto ricorso per cassazione.

Notifica a mezzo posta a persona giuridica. Il Collegio ritiene porsi il seguente problema di diritto: se procedendosi a notificare a mezzo posta un atto ad una società, di fronte all'impossibilità di poterlo consegnare presso la sede legale della società per l'assenza di persone che possano riceverlo e poiché l'atto non specifica le generalità ed i recapiti del legale rappresentante della società destinataria, l'ufficiale notificatore può operare nei confronti di quest'ultima ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890/1982, ossia attraverso il deposito della copia presso l'ufficio postale, l'affissione dell'avviso del deposito in una busta chiusa e sigillata alla porta dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, con l'invio della notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Principio di diritto. Nella fattispecie, si ravvisa una violazione dell'art. 145 c.p.c., in relazione all'art. 15 l. fall., il ricorso deve pertanto essere accolto facendosi applicazione del seguente principio di diritto: «in tema di notificazioni ad una persona giuridica, è valida quella eseguita presso la sede, a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, con la precisazione che, laddove l'art. 145, comma 3, c.p.c. consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., deve ritenersi parimenti ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8, comma 2, della l. n. 890/1982, che costituiscono modalità sostanzialmente equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., solo nei casi in cui sia specificato il nominativo ed il recapito del legale rappresentante e risulti impossibile poterlo consegnare presso la sede legale della società, per l'assenza di persone che possano riceverlo».

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