Tempestività della contestazione successiva a condanna
26 Marzo 2018
Se il CCNL applicato prevede che il datore possa licenziare il lavoratore condannato per un reato, se attende la sentenza rischia che la reazione all'illecito penale sia ritenuta intempestiva?
Nel caso in cui il lavoratore abbia posto in essere una condotta criminosa, la tempestività della reazione del datore viene ad essere determinata considerando il tempo intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza e la conoscenza della contestazione datoriale. Infatti la condotta, alla quale è collegata la comminazione della sanzione espulsiva, è tipizzata nel CCNL nell'intervenuta condanna. Quest'ultima giustifica il licenziamento per giusta causa in quanto incide sulla relazione di fiducia tra dipendente e datore, determinando l'impossibilità di proseguire, anche solo provvisoriamente, il rapporto di lavoro. Il comportamento del lavoratore può, però, essere di per sé talmente grave da determinare una situazione di improseguibilità anche prima che la sentenza sia passata in giudicato. In tal caso la tempestività verrà valutata tenendo in conto del momento in cui il fatto è stato commesso.
In merito: Cass. sez. lav., 20 marzo 2018, n. 6973. |