Principi contabili: pubblicata la versione aggiornata dell’OIC 11

27 Marzo 2018

L'Organismo Italiano di Contabilità ha reso pubblica in data 22 marzo 2018, ultimata la consultazione pubblica aperta il 13 ottobre 2017, la versione aggiornata del principio contabile OIC 11, Finalità e postulati del bilancio d'esercizio.

L'Organismo Italiano di Contabilità ha reso pubblica in data 22 marzo 2018, ultimata la consultazione pubblica aperta il 13 ottobre 2017, la versione aggiornata del principio contabile OIC 11, Finalità e postulati del bilancio d'esercizio.

All'esito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE con il D.Lgs. 139/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, il principio contabile nazionale OIC 11 risultava infatti – in parte – non più coerente con la nuova disciplina del bilancio di esercizio disciplinata dal Codice Civile.

Il principio si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva, tranne i paragrafi relativi alla “Prospettiva della continuità aziendale” che si applicano a partire dal 1° gennaio 2017.

Rispetto alla precedente versione vigente dell'OIC 11 (risalente al 2005) nella nuova versione del principio si nota un significativo snellimento nell'individuazione dei postulati di redazione del bilancio; mentre infatti l'OIC 11 del 2005 (che aggiornava a sua volta il Documento n. 11 del 1994) individuava i seguenti postulati di redazione del bilancio di esercizio:

  • utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione;
  • prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali;
  • comprensibilità (chiarezza);
  • neutralità (imparzialità);
  • incompatibilità delle finalità del bilancio d'esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell'investitore;
  • prudenza;
  • periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale;
  • comparabilità;
  • omogeneità;
  • continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione;
  • competenza;
  • significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio;
  • il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento;
  • conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili;
  • funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle altre informazioni necessarie;
  • verificabilità dell'informazione,

il nuovo OIC 11 li individua come segue:

  • prudenza;
  • prospettiva della continuità aziendale;
  • rappresentazione sostanziale;
  • competenza;
  • costanza nei criteri di valutazione;
  • rilevanza;
  • comparabilità.

Il processo di formazione del bilancio deve essere condotto con neutralità da parte del redattore. La neutralità, ancorché non espressamente prevista dagli articoli di legge, costituisce un corollario della rappresentazione veritiera e corretta. Il principio di neutralità richiede che il bilancio sia scevro da distorsioni preconcette nell'applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio.

La nuova versione dell'OIC 11 precisa che, nei casi in cui i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società deve includere, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:

a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;

b) le finalità ed i postulati di bilancio.

Ciò non toglie che, laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nell'OIC 11, e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica, possa essere preso a riferimento dal redattore del bilancio nello stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata.

A tal fine sono utili le seguenti definizioni:

  • politica contabile: la politica contabile di una società è rappresentata dall'applicazione delle regole contabili (disposizioni legislative e principi contabili nazionali emanati dall'OIC) tenuto conto delle opzioni normative ammesse e degli eventuali trattamenti contabili sviluppati dalla società;
  • postulati di bilancio: per redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta devono essere rispettati i postulati del bilancio. Il codice civile all'art 2423-bis disciplina i “Principi di redazione del bilancio”. Tuttavia, altre disposizioni aventi contenuto normativo analogo – in quanto recanti norme di carattere generale in materia di redazione del bilancio – sono previste dagli artt. 2423 (“Redazione del bilancio”) e 2423-ter (“Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico”). Pertanto, nel principio OIC 11 per postulati di bilancio si intendono sia le disposizioni di cui all'art. 2423-bis c.c., sia quelle degli altri articoli sopra richiamati.

Si rammenta che tra le novità principali della disciplina relativa alla redazione del bilancio recata dal D.Lgs. n. 139/2015 rientra la nuova riformulazione del principio di redazione della prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form principle) e quello della rilevanza.

In tema, la nuova versione dell'OIC 11 prescrive che l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni, lungi dall'esaurirsi in una mera analisi giuridica, è il presupposto per un corretto confronto con le regole contabili scritte con la finalità di dare risalto ai profili sostanziali scaturenti dalle negoziazioni. Conseguentemente, la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici.

L'OIC ha precisato che a tale postulato generale si è conformato l'aggiornamento die previgenti principi contabili nazionali successivamente al recepimento della Direttiva 2013/34/UE.

Pertanto, quando il principio contabile OIC prevede la disciplina contabile dell'operazione o del contratto, la sua eventuale disapplicazione porterebbe alla redazione di bilanci non conformi al quadro normativo di riferimento. Tuttavia, poiché è impossibile che, in via generale ed astratta, i principi contabili possano prevedere ogni possibile casistica generata dal concreto divenire delle gestioni aziendali, quando una fattispecie non trova specifica disciplina nei principi contabili nazionali, il redattore del bilancio è direttamente investito della responsabilità di un'autonoma applicazione del principio della rappresentazione sostanziale.

Per quanto attiene al postulato della rilevanza, ai sensi dell'OIC 11 è considerata rilevante un'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. Inoltre, la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto complessivo del bilancio. La definizione che si è inteso dare al principio della rilevanza prende a riferimento la Direttiva 2013/34/UE, ai sensi della quale è rilevante: “lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe”. Rispetto a tale definizione, gli elementi interpretativi sono rappresentati:

a) dall'individuazione degli utilizzatori “primari” dell'informazione di bilancio;

b) dal riferimento alla rilevanza degli elementi che compongono le voci di bilancio rispetto al bilancio nel suo complesso, e non al contesto delle voci analoghe.

Diventa quindi fondamentale l'individuazione dei destinatari del bilancio. La scelta fatta dallo standard setter nazionale è stata quella di introdurre la categoria dei destinatari primari dell'informazione del bilancio rappresentati da colo che forniscono risorse finanziarie all'impresa, ossia gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori. Tale approccio dovrebbe consentire al redattore di:

  • definire con più precisione le esigenze informative che il bilancio deve soddisfare;
  • stabilire con maggiore oggettività la rilevanza delle informazioni;
  • garantire, nella maggior parte dei casi, che le informazioni utili ai destinatari primari soddisfino anche le esigenze informative degli altri utilizzatori non prioritari.

Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.

I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. Identificare i valori di bilancio che si prendono a riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in caso. In ogni caso è necessario privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio.

I fattori qualitativi di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.

In ordine alle modalità con le quali vanno fornite le informazioni nella nota integrativa circa i criteri con i quali si è data attuazione alla disposizione dell'art. 2423, comma 4, c.c. sulla possibilità di deroga dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa in caso di irrilevanza (obbligo di informativa non previsto dalla Direttiva 2013/34/UE), l'OIC 11 richiede l'inserimento dell'informazione in discorso nella parte della nota integrativa destinata a descrivere le politiche contabili seguite.

Per quanto attiene alla prospettiva della continuità aziendale, l'impostazione dell'OIC 11 in materia di continuità aziendale ha tenuto conto dei seguenti aspetti:

a) la continuità è sinonimo di funzionalità aziendale;

b) la crisi di impresa non giustifica l'abbandono dei criteri di continuità, anche se questi vanno applicati al bilancio con le dovute cautele;

c) l'accertamento da parte degli amministratori, ai sensi dell'art 2485 c.c., di una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c. comporta l'abbandono della continuità aziendale. In tale circostanza la valutazione delle voci in bilancio non è fatta nella prospettiva della continuità aziendale.

Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 c.c. cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta ancora nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Quando invece, ai sensi dell'art. 2485 c.c., viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività. Tuttavia, l'adozione di criteri di liquidazione non è consentita se non dopo il formale avvio della procedura liquidatoria.

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