Gli atti dell'ufficiale giudiziario non sono autonomamente impugnabili

Redazione scientifica
27 Marzo 2018

Gli atti dell'ufficiale giudiziario devono essere sottoposti esclusivamente al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 c.p.c. e, solo dopo che il giudice si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato sarà possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità previste dall'art. 617 c.p.c..

Il caso. Viene proposto ricorso in Cassazione contro il rigetto della domanda proposta dinanzi al tribunale di Bergamo contro l'atto dell'ufficiale giudiziario con cui veniva dato avviso di prosecuzione di operazioni di pignoramento mobiliare rivolto anche a chi non era debitrice esecutata.

Gli atti compiuti dall'ufficiale gudiziario... Il Collegio ricorda come la giurisprudenza di legittimità ha escluso una autonoma impugnabilità, con azione ordinaria di cognizione, degli atti compiuti da qualunque ausiliario del giudice, compresi quelli dell'ufficiale giudiziario.

… non sono autonomamente impugnabili. Sul punto trova, infatti, applicazione il seguente principio di diritto: «poiché il processo esecutivo è articolato su di un sistema chiuso di rimedi e non è consentita azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative cognitive specificamente previste da detto sistema processuale, non è ammessa la contestazione di un atto dell'ufficiale giudiziario nelle forme di un'ordinaria azione di cognizione o di un'opposizione esecutiva, essendo anche tale atto assoggettato esclusivamente al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle eventualmente diverse forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato; sicché solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato è possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c.» (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 25317/2016 e Cass. civ., n. 7674/2008).

Per tale ragione, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza gravata.

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