Patrocinio a spese dello Stato: si applica anche quando non è necessaria la difesa tecnica

28 Marzo 2018

La questione posta all'attenzione della Suprema Corte nella sentenza in commento è se il patrocinio a spese dello Stato trova applicazione anche nei giudizi nei quali non è richiesto il necessario ministero di un difensore.
Massima

Il patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni giudizio civile, pure di volontaria giurisdizione, ed anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista come obbligatoria.

Il caso

Una cittadina nigeriana, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, ha chiesto al tribunale per i minorenni di Napoli di essere autorizzata al soggiorno sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nell'interesse del figlio.

Il ricorso dell'interessata è stato accolto.

Il tribunale per i minorenni ha, però, revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevando che la ricorrente non era regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.

La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata impugnata dalla ricorrente ed il medesimo tribunale per i minorenni ha rigettato l'opposizione.

Il giudice ha rilevato che il ricorso ex art. 31 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non richiede il necessario ministero di un difensore; che, in ogni caso, la garanzia costituzionale del diritto di difesa non impedisce al legislatore di poter ragionevolmente escludere dal patrocinio chi si trovi in determinate situazioni, quale quella dell'illegale ingresso o permanenza nel territorio dello Stato.

Il tribunale per i minorenni ha, poi, ravvisato un'ulteriore ragione di conferma del provvedimento di revoca nella circostanza che la richiedente, nel formulare l'impegno ex art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, ha "tagliato" il riferimento al periodo temporale di vigenza dell'obbligo nonché all'eventuale precedente comunicazione di variazione e ha indirizzato l'impegno al solo Consiglio dell'ordine.

Per la cassazione dell'ordinanza di revoca la G. ha proposto ricorso.

La questione

Una delle questioni che la Suprema Corte si trova ad affrontare è la seguente: il patrocinio a spese dello Stato trova applicazione anche nei giudizi nei quali non è richiesto il necessario ministero di un difensore?

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte dà al quesito risposta affermativa.

In particolare, i Giudici di legittimità evidenziano che, dall'esame degli artt. 74 e 75 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia; d'ora innanzi, per brevità, anche solo TU spese di giustizia) si ricava che il patrocinio a spese dello Stato è assicurato, non solo «nel processo civile», ma anche «negli affari di volontaria giurisdizione», sempre che l'interessato «debba o possa essere assistito da un difensore».

Il patrocinio a spese dello Stato, dunque, è applicabile in ogni giudizio civile, pure di volontaria giurisdizione, ed anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista come obbligatoria.

L'istituto, infatti, copre ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale: sia quando questa tutela coinvolge necessariamente l'opera di un avvocato, sia quando la parte non abbiente potrebbe, teoricamente, attivare anche personalmente l'istanza giurisdizionale, ma domandi la nomina di un difensore al fine di essere consigliata nel miglior modo sull'esistenza e sulla consistenza dei propri diritti e ritenga di non essere in grado di potere operare da sé.

Pur in mancanza di specifici precedenti sulla questione, la sentenza si segnala perché si pone in linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale, la quale, di frequente, richiama il generale obbiettivo di limitare le spese giudiziali (da ultimo, Corte cost., 13 luglio 2017, n. 178) e, anche di recente, ha sottolineato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, è cruciale l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia (Corte cost. 30 gennaio 2018, n. 16).

Come è stato evidenziato anche nella sentenza in rassegna, l'ampia formulazione dell'art. 74 TU spese di giustizia è tale da ricomprendere anche gli affari di volontaria giurisdizione, (e, tra questi, anche quelli per i quali non è necessaria l'assistenza tecnica del difensore) per la difesa del cittadino non abbiente, quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

La lettera della norma evidenzia una delle condizioni di ammissione al beneficio, che è quella della non manifesta infondatezza dell'istanza.

Tale condizione - richiamata anche negli artt. 122 e 126 TU spese di giustizia - unitamente ai limiti di reddito individuati dall'art. 76 del medesimo testo unico - costituisce un giusto criterio di contemperamento tra la garanzia del diritto di difesa, tutelata dall'art. 24 Cost., da una parte, e l'esigenza di contenimento della spesa pubblica, presidiata dall'art. 81 Cost..

Il che vale a dire che l'ordinamento assicura l'ammissione al beneficio purchè si tratti di soggetto che non è economicamente in grado di sostenere i costi dell'avvocato e purchè egli abbia effettivamente la necessità di farsi assistere da un difensore.

Pertanto, nel caso in cui non sia obbligatoria la difesa tecnica, la parte che intenda avvalersi del patrocinio a spese dello Stato dovrebbe fornire al Consiglio dell'ordine competente elementi concreti (quali, ad esempio, la complessità in fatto della vicenda; la non agevole individuazione della normativa applicabile, gli effetti giuridici che possono derivare dall'accoglimento\rigetto dell'istanza da parte del giudice) dai quali desumere la necessità, in concreto, dell'assistenza legale.

Proprio per mettere in condizioni il consiglio di esprimere il suo giudizio, il richiamato art. 122, richiede che l'istanza contenga una dettagliata e puntuale esposizione degli elementi in fatto e in diritto, utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa, nonché la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione, ovvero dei modi in cui l'istante intende dimostrare i fatti dedotti.

Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126 TU spese di giustizia, il quale, ove dovesse decidere per il rigetto, non potrà limitarsi a rilevare la non obbligatorietà dell'assistenza legale, ma dovrà evidenziare quei profili della fattispecie che rendono superflua e, dunque, non necessaria la nomina di un avvocato a spese dello Stato.

Riferimenti
  • Brandi, Gratuito patrocinio (giurisdizione ordinaria), in questa Enciclopedia, XIX, 732 ss.;
  • Denti, L'evoluzione del «legal aid» nel mondo contemporaneo, in Riv. dir. proc., 1977, 573;
  • Luiso, La gratuità del giudizio ed il patrocinio statale, in Nuovo trattato di diritto del lavoro a cura di l. Riva Sanseverino e G. Mazzoni, IV. Le controversie di lavoro e della previdenza sociale, Padova, 1975, 415 ss.;
  • Pizzorusso, L'art. 24, 3° comma, della Costituzione e le vigenti disposizioni sul gratuito patrocinio, in Foro it., 1967, V, 1;
  • Scarselli, Il nuovo patrocinio nei processi civili ed amministrativi, Padova 2003;
  • Trocker, L'assistenza giudiziaria ai non abbienti: problemi attuali e prospettive di riforma, in Riv. trim. proc. civ., 1979, 57;
  • Id., Patrocinio gratuito, in Nuovissimo Digesto Italiano, appendice V, Torino, 1995;
  • Tucci, L'accesso dei non abbienti alla giustizia: dal patrocinio gratuito al patrocinio retribuito dallo Stato, in Riv. giur. lav., 1978, II, 140 ss.;
  • Vaccari, Patrocinio a spese dello Stato, in www.ilProcessoCivile.it.

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