All'impugnazione del lodo per nullità si applicano le regole dell'appello
28 Marzo 2018
Il caso. La Corte d'appello di Napoli dichiarava improcedibile l'impugnazione per nullità di lodo arbitrale.
L'impugnazione del lodo per nullità... Parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza impugnata per aver giudicato improcedibile l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, non essendo stata iscritta a ruolo nel termine di dieci giorni dalla notifica ex art. 348, comma 1 c.p.c., mentre avrebbe dovuto fare applicazione della disciplina di cui all'art. 307 c.p.c..
…E natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale. Il Collegio ricorda come l'arbitrato rituale ha natura giurisdizionale (orientamento che si poggia sul consolidato indirizzo, confermato da Cass. civ., Sez. Un., n. 24153/2010) per cui l'impugnazione del lodo è soggetta alla disciplina e ai principi che regolano il giudizio d'appello, in quanto compatibili. Pertanto, in caso di tardiva iscrizione a ruolo, l'impugnazione è improcedibile, trovando applicazione l'art. 348, comma 1, c.p.c. e non l'art. 171 c.p.c. (v. Cass. civ., n. 13898/2014).
È, tra l'altro, destituita di fondamento l'affermazione del ricorrente in base alla quale la natura dell'arbitrato sarebbe stata ribaltata in epoca successiva alla pronuncia di Cass. civ., n. 13898/2014. Senza pretesa di completezza, si rimanda sul punto alle pronunce della Suprema Corte n. 21523/2016, n. 23176/2015, n. 6909/2015 e n. 11634/2014.
La Cassazione ha ritenuto tale motivo inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., ed ha pertanto rigettato il ricorso e condannato parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. |