I limiti alla responsabilità solidale della Sim per il danno arrecato dal promotore

La Redazione
28 Marzo 2018

In tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità solidale dell'intermediario per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli trova un limite nella condotta anomala ed incauta del danneggiato, tale da rendere possibile l'illecito.

In tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità solidale dell'intermediario per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli trova un limite nella condotta anomala ed incauta del danneggiato, tale da rendere possibile l'illecito. Lo ha affermato la Cassazione, nell'ordinanza n. 7533 del 27 marzo.

Il caso. un investitore conveniva in giudizio il promotore finanziario e la banca, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno cagionato dal comportamento illecito del primo. La domanda veniva accolta in primo grado e parzialmente confermata in sede di appello. Gli eredi dell'investitore proponevano ricorso per cassazione.

Intermediari: la regola generale della responsabilità solidale. In tema di intermediazione finanziaria, la regola generale, posta dall'art. 31, comma 3, TUF è quella della responsabilità solidale della banca per i danni cagionati agli investitori dal promotore finanziario. Il fondamento della responsabilità solidale risiede nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti di cui l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i relativi rischi.

Inoltre, tale responsabilità solidale risponde a un'esigenza di tutela per i destinatari delle offerte fuori sede (così: Cass., n. 5020/2014).

Perché vi sia responsabilità della banca, occorre che vi sia anche una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno arrecato all'investitore: il c.d. nesso di occasionalità necessaria (Cass. n. 18928/2017; Cass. n. 20588/2004).

La condotta incauta dell'investitore può escludere la responsabilità solidale della banca. E tuttavia, risulta dirimente lo specifico rilievo che il fatto illecito del promotore sarebbe stato reso possibile dall'incauta iniziativa dell'investitore, che aveva indebitamente rivelato al promotore il proprio codice segreto di accesso ai servizi di phone banking, mediante i quali lo stesso promotore avrebbe realizzato le condotte illecite produttive di danno (nella specie: aveva effettuato bonifici in favore di terze persone con somme prelevate dal c/c del cliente). Ebbene, secondo una giurisprudenza ormai pacifica, la responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori è esclusa allorquando la condotta “anomala” del danneggiato evidenzi, se non la conclusione, “quanto meno la consapevole acquiescenza da parte sua alla violazione delle regole gravanti sul promotore” (così: Cass. n. 27925/2013).

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