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Sopravvenienza di nuova e ulteriore malattia professionale: sì al doppio indennizzo

La Redazione
28 Marzo 2018

Il grado di menomazione derivante dalla nuova malattia professionale, sulla base del quale si valuta l'accessibilità all'indennizzo, deve essere considerato senza tenere conto delle preesistenti malattie del lavoratore. Quest'ultimo, dunque, ha diritto a percepire la rendita sia per il primo che per il secondo stato morboso.

Il Tribunale riconosceva ad un lavoratore che già godeva di rendita per danno della capacità lavorativa derivante da malattia professionale, anche l'ulteriore indennizzo per aver subito un secondo danno biologico pari al 25%.

Poiché tale diritto veniva successivamente negato in sede di appello sulla base della considerazione che il secondo danno non fosse autonomamente indennizzabile in quanto non ulteriore e sopraggiunto rispetto al primo, il dipendente ricorreva per cassazione.

La Cassazione accoglie il ricorso, applicando l'art. 13, co. 6 del D.Lgs. n. 38/2000, su cui non costano specifici precedenti, sostenendo che “qualora il lavoratore goda di una rendita per una malattia professionale denunciata prima dell'entrata in vigore della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 38/2000 (ovvero prima del 25 luglio 2000) e successivamente venga colpito da una nuova malattia professionale (non importa se concorrente o coesistente) il grado di menomazione conseguente alla nuova malattia professionale deve essere valutato senza tenere conto delle preesistenti menomazioni; ed il lavoratore percepirà pertanto sia la rendita già liquidata in base al TU n. 1124/1965, sia la prestazione per la nuova malattia da liquidarsi in base allo stesso art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000”.

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