Nomina dell’organo di controllo di S.r.l. nella Legge delega di riforma del diritto fallimentare: profili temporali

Filippo Mangiapane
28 Marzo 2018

Da quale esercizio sarà obbligatoria la nomina dell'organo di controllo nelle S.r.l. in base all'art. 14 della Legge delega di riforma del diritto fallimentare?

Da quale esercizio sarà obbligatoria la nomina dell'organo di controllo nelle S.r.l. in base all'art. 14 della Legge delega di riforma del diritto fallimentare?

Con l'emanazione della legge delega di riforma del diritto fallimentare, L. n. 155 del 19 ottobre 2017, l'organo legislativo ha delegato al Governo la “Riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”, prevedendo principi generali per una riforma organica delle procedure concorsuali e degli accordi extra giudiziali che regolano le situazioni di crisi e di insolvenza.

Nel quadro degli obiettivi previsti e dei principi descritti in tale legge, l'orizzonte del legislatore si è tuttavia ampliato fino a contenere norme specifiche che vanno a modificare non solo gli istituti del diritto fallimentare, quanto anche alcune discipline civilistiche in tema di organizzazione societaria.

Infatti, all'art. 14 della legge, avente appunto ad oggetto “Modifiche al codice civile”, vengono disciplinati i principi generali per operare un set di modifiche ad istituti tipici del diritto societario nazionale, tra cui quelle disciplinate alla lettera g) del comma 1.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo, il Governo è delegato ad estendere i casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte delle società a responsabilità limitata.

La legge delega prevede tale obbligo quando la società a responsabilità limitata, per due esercizi consecutivi, abbia superato almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

Appare evidente come tale modifica ampli notevolmente la platea delle società interessate, visto che la disciplina attuale, dettata dall'art. 2477 c.c., prevede che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo per le S.r.l. scatti quando la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal comma 1 dell'art. 2435-bis, (ovvero:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4,4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8,8 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità).

Dato che la finalità è quella di “estendere” i soggetti rientranti nell'ambito, appare ragionevole presupporre che la delega non sia orientata a rimuovere e/o modificare gli altri due requisiti per la nomina dell'organo di controllo di cui al comma 3 dell'art. 2477 c.c., ovvero la redazione del bilancio consolidato ed il controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti.

L'obiettivo di estendere gli obblighi previsti alle S.r.l. si manifesta principalmente nella drastica riduzione dei citati limiti quantitativi, per tutti e tre gli indicatori espressi, che vengono ridotti di circa la metà per l'attivo patrimoniale, a più di un quarto per i ricavi e addirittura ad un quinto per il numero medio dei dipendenti.

Una delle novità più evidenti riguarda tuttavia il fatto che, per far sorgere l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, sia sufficiente il superamento di uno solo dei tre limiti - per due esercizi consecutivi – nei valori peraltro notevolmente diminuiti rispetto ai precedenti.

Il termine per la nomina dell'organo di controllo da parte delle S.r.l. resterebbe sempre quello previsto dall'art. 2477, comma 5, c.c., laddove si specifica che l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Per cui, ipotizzando la situazione di una S.r.l. che negli esercizi 2018 e 2019 superi uno dei limiti previsti in precedenza, ad esempio un valore dei ricavi di 2,5 milioni di euro, entro 30 giorni dall'approvazione in assemblea del bilancio 2019, ovvero presumibilmente nel mese di maggio 2020 o luglio in caso di approvazione nei termini “lunghi”, sarà obbligo della società nominare l'organo di controllo, anche monocratico, o un revisore.

La lettera h) del citato articolo della legge delega prescrive che se la S.r.l., in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'art. 2477, comma 5, c.c., il Tribunale provvede alla nomina dell'organo di controllo o di revisione non solo su richiesta di ogni interessato, come nella vigente disposizione normativa, ma anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Oltre che sul momento in cui tale obbligo sorge, il legislatore è intervenuto anche sulla cessazione dell'obbligo di nomina per le S.r.l., che avviene, ai sensi della lettera i) del medesimo comma dello stesso articolo, quando per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei nuovi limiti in precedenza riferiti. E' evidente la modifica rispetto alla disciplina attuale, che prevede, sempre all'art. 2477 c.c., che l'obbligo cessi quando, “per due esercizi consecutivi, i predetti limiti (precedenti, ndr) non vengono superati”.

Le prescrizioni normative formulate nella legge delega sono orientate ad aumentare notevolmente il novero delle S.r.l. rientranti nell'area di obbligo dell'organo di controllo, tanto che, secondo le stime elaborate da alcuni studi, tale novità dovrebbe riguardare circa 175 mila società a responsabilità limitata.

L'abbassamento dei limiti per l'adozione dei meccanismi di controllo per tali società, come illustrato, si manifesterebbe non soltanto nel momento di adozione degli stessi, quanto anche nel mantenimento dell'obbligo e nel restringimento degli ambiti di cessazione.

Tale disciplina appare finalizzata ad implementare, anche nelle S.r.l., adeguati sistemi di audit in grado di prevenire la gestione della crisi anche tramite l'attività svolta dagli organi di controllo, come specificato dall'art. 2, comma 1, lett. d) della legge delega, laddove, per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, viene prevista la “legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa”.

E' di tutta evidenza infatti che tali riforme, situandosi all'interno di una legge delega avente ad oggetto appunto la modifica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, vadano lette ed interpretate alla luce dell'articolo 4 della stessa legge, avente ad oggetto le Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, ed in particolare alla lettera c) del comma 1, laddove viene prevista l'introduzione di una disciplina tesa a porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l'organismo di composizione assistita della crisi.

Per quanto riguarda i tempi di attuazione delle riforme, l'art. 1 della legge delega prescrive che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie. Poiché la legge delega è entrata in vigore il 14 novembre 2017, da tale data decorrono i 12 mesi di tempo, da parte del Governo, per predisporre uno o più decreti legislativi per attuare le riforme previste.

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