Tre anni di carcere senza sospensione condizionale della pena per due condomini colpevoli di molestie a danno dei vicini

Redazione scientifica
29 Marzo 2018

Integra il reato di atti persecutori l'insieme di condotte consistenti in minacce, pedinamenti, insulti espressi via sms o in occasioni di incontri imposti, tali da destabilizzare la serenità e l'equilibrio psicologico della vittima.

Il condominio invivibile. Questo è quanto accaduto a Monza ad una famiglia che ha subito per anni le continue vessazioni da parte dei vicini di casa. Insulti irripetibili e comportamenti inquietanti (perpetrarti per anni senza alcuna giustificazione ed esclusivamente finalizzati ad arrecare disturbo) costituiscono la situazione in cui la famiglia monzese è stata costretta a vivere.

L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che i condomini molestati non hanno in nessuna occasione replicato alle molestie e alle minacce, anche se le offese erano suscettibili di incidere in modo significativo sulla sfera privata e sulla libertà di movimento dei vicini entro le mura domestiche.

Il Tribunale dichiara che indipendentemente dal fatto che tali azioni non abbiano causato disturbi psichici nelle persone offese, ai fini dell'integrazione del reato di atti persecutori ex art. 612-bis, c.p. non si richiede l'accertamento di uno stato psicologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori – nel caso di specie minacce, insulti, pedinamenti – abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima. Inoltre appare sussistente il dolo generico richiesto proprio dall'art. 612-bis c.p. consistente della volontà di porre in essere minacce e molestie con la consapevolezza della idoneità delle stesse a causare uno degli eventi alternativi previsti dalla norma incriminatrice.

Pena che si discosta dalla media edittale. Sussistendo tutti gli elementi costitutivi del delitto contestato, i giudici concludono per la condanna degli imputati e, considerata di rilevante gravità la condotta reiterata per un considerevole lasso di tempo, reputano congrua la pena di 3 anni di reclusione, senza sospensione condizionale e senza attenuanti generiche.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.