Decorrenza del termine per la denuncia dei vizi nell'appalto in caso di intervenuto accertamento tecnico preventivo
29 Marzo 2018
Da quando decorre il termine annuale per la denunzia dei vizi in materia di appalto ex art. 1669 c.c. nel caso in cui sia intervenuto un preliminare procedimento per accertamento tecnico preventivo?
Prima di rispondere al suindicato quesito giova brevemente evidenziare come negli ultimi anni, in caso di vizi e difetti dell'immobile in materia di appalto, si ricorra sempre di più alla preliminare procedura di accertamento tecnico preventivo (ATP), al fine di determinare le cause e le responsabilità dei vizi riscontrati e, in alcuni casi, anche l'entità dei danni patiti oltre che il costo per la sistemazione dei vizi accertati. Tale modus procedendi è suggerito dall'ovvia prudenza di non iniziare azioni infondate. A tal riguardo l'art. 1669 c.c. disciplina la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente nell'ipotesi in cui l'opera nel corso di dieci anni dal compimento, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovini in tutto o in parte ovvero presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti, il tutto a condizione che si tratti di vizi inerenti edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata. Il grave difetto va denunciato entro un anno dalla scoperta e l'azione giudiziale, in caso di inerzia del costruttore, si prescrive in un anno dalla denuncia. Con riferimento alla decadenza dalla denuncia e alla prescrizione dell'azione giudiziale, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il termine annuale per la denuncia dei vizi non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti, della loro gravità e della loro riconducibilità all'esecutore dei lavori. Tale conoscenza può quindi ritenersi raggiunta solo quando il committente, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, ha acquisito la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. Quando, pertanto, è intervenuto prima del giudizio di merito un procedimento per ATP è solo con il deposito della relazione del consulente nominato in sede di ATP che deve presumersi che il committente abbia acquisito la conoscenza non solo dell'esistenza dei difetti, ma pure delle loro specifiche cause, sicché è al momento di detto deposito che va fatta risalire la scoperta dei difetti dell'opera ed il decorso del termine annuale per la denuncia ai fini della decadenza, cui risulta collegato, sotto il profilo cronologico, quello successivo di prescrizione, anch'esso annuale per l'esercizio dell'azione di responsabilità (cfr. ex multis Trib. Venezia, 2 agosto 2017, n. 1814 e Trib. Arezzo, 15 febbraio 2017, n. 201). |