Cassata la sentenza d'appello con motivazione apparente

Redazione scientifica
29 Marzo 2018

La motivazione per relationem è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, essendo il giudice d'appello tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti.

Il caso. La Corte d'appello di Messina respingeva l'appello proposto contro la sentenza del locale tribunale che aveva dichiarato inefficace l'atto pubblico di compravendita immobiliare, condannando gli originari convenuti alla restituzione del bene ed al risarcimento dei danni.

Contro tale pronuncia è stato proposto ricorso in Cassazione dai soccombenti, i quali denunciano le modalità redazionali della sentenza impugnata.

Validità della motivazione per relationem. La motivazione per relationem, ricordano i Supremi Giudici, è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (v. Cass. civ., n. 14814/2008), essendo il giudice d'appello tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti.

Sentenza d'appello nulla. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che la sentenza d'appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado deve considerarsi nulla qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 22022/2017 e Cass. civ., n. 3320/2016).

Nel caso di specie, osserva il Collegio, a fronte dell'ampia e complessa formulazione dei motivi di impugnazione, in realtà nulla si sa del loro concreto contenuto.

Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame alla Corte d'appello territorialmente competente in diversa composizione.