Nullità o l'annullamento del contratto di lavoro, esecuzione e tutela prevista
29 Marzo 2018
Il principio ex art. 2126 c.c., secondo cui la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, riguarda solo gli aspetti retributivi e contributivi o si estende anche ad altri aspetti giuridici del rapporto di lavoro? Precisamente, nell'ambito del comparto scuola, ove il contratto di supplenza a tempo determinato sottoscritto da un docente venga risolto in autotutela dall'Amministrazione per errori nelle procedure di reclutamento, i giorni di effettivo servizio prestato prima della risoluzione del contratto possono essere computati ai fini dell'incremento del punteggio in graduatoria?
L'art 2126 c.c. garantisce la tutela del lavoratore il quale abbia di fatto concretamente svolto la propria prestazione in esecuzione di un contratto nullo o annullabille. Infatti, la retroattività conseguente alla patologia non incide sul diritto al trattamento retributivo ed il datore sarà tenuto alla corresponsione della retribuzione ed ai versamenti contributivi-previdenziali per il tempo in cui il rapporto di lavoro ha avuto materiale esecuzione. Per quanto concerne gli aspetti non strettamente patrimoniali, e dunque benefici giuridici quali il punteggio conseguito per i giorni di servizi prestati, deve tenersi in conto della posizione ermeneutica restrittiva assunta dal Consiglio di Stato. Per il giudice amministrativo, infatti, suddetto articolo tutela esclusivamente il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce rilevanza giuridica allo svolgimento dello stesso circa sviluppi di carriera (CdS. sent. n. 7604/2009).
Inoltre, si veda in merito l'art. 7 del D.M. MIUR n. 104 del 10 novembre 2011: "l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia predisposte sia ai sensi del D.M. 26 giugno 2008, n. 59 che del presente decreto, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio". |