Valida la trascrizione del matrimonio canonico su ricorso di un solo nubendo con il consenso dell'altro coniuge
30 Marzo 2018
Il caso. Con atto di citazione l'attrice chiedeva la declaratoria di nullità o l'annullamento del matrimonio canonico celebrato tra la convenuta in giudizio e il fratello (nel frattempo deceduto), per la mancanza di un valido consenso al momento del matrimonio con l'accertamento della nullità della relativa trascrizione; trascrizione richiesta dalla sola moglie, dapprima rifiutata dall'ufficiale di stato civile, poi eseguita su ordine del tribunale, dopo il decesso dello sposo. Nonchè l'accertamento della nullità o l'annullamento dell'atto di trascrizione del matrimonio operata post mortem, a causa dell'incapacità naturale del medesimo al momento della prestazione del consenso. Il tribunale rigettava le domande, così come anche la Corte d'appello.
La soccombente ha proposto ricorso in Cassazione.
La trascrizione del matrimonio canonico su ricorso di un solo coniuge. Il Collegio intervenuto sulla questione della trascrizione del matrimonio canonico su ricorso di un solo coniuge, afferma il seguente principio di diritto: «Nell'ipotesi di trascrizione del matrimonio canonico, eseguita dall'ufficiale di stato civile su ordine del tribunale, adìto con ricorso di un solo nubendo in sede di procedimento camerale, ai sensi degli artt. 95 e 96 del d.P.R. n. 396/2000, il soggetto che si ritenga leso da tale trascrizione può agire con l'azione ordinaria di cognizione di cui all'art. 16 della l. n. 847/1929, volta all'accertamento della nullità della trascrizione stessa, allorché assuma che questa sia avvenuta in mancanza del consenso integro - espresso o tacito - dell'altro coniuge, da accertare con riguardo al momento in cui fu formulata la richiesta di trascrizione all'ufficiale di stato civile, in origine disattesa».
Consenso del coniuge al momento della richiesta unilaterale di trascrizione. Nel caso di specie, osservano i Giudici, era necessario accertare la sussistenza della conoscenza e non opposizione del coniuge non richiedente alla data in cui la trascrizione fu richiesta unilateralmente dalla sposa.
La Corte territoriale ha ritenuto che sussistessero i presupposti per la trascrizione sulla base del solo decreto che ordinò la trascrizione. Essa, però, non avrebbe potuto omettere di operare la propria autonoma valutazione circa la sussistenza dei requisiti per la trascrizione dell'atto, né avrebbe potuto limitarsi a rinviare agli accertamenti compiuti dal tribunale circa la volontà dei coniugi, espressa o tacita, ad ottenere la trascrizione del matrimonio.
Cassato con rinvio. Per tali ragioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello, la quale, in diversa composizione e facendo applicazione del principio enunciato dovrà operare gli accertamenti rivolti alla dimostrazione dell'esistenza, integrità e pienezza del consenso dello sposo alla trascrizione, sussistente al momento e con riguardo alla richiesta unilaterale della sposa, «mediante la prova di dichiarazioni del medesimo tali da esprimere in modo serio ed univoco la consapevolezza e la non opposizione agli effetti civili del matrimonio religioso». |