Il giudice può adottare l'astreinte di cui all'art. 614-bis c.p.c. anche in assenza di domanda di parte?

Redazione scientifica
30 Marzo 2018

Il tribunale di Roma ha imposto alla madre di interrompere la diffusione sui social network di informazioni e immagini riguardanti il figlio minore, altrimenti …

Il giudice può adottare l'astreinte, di cui all'art. 614-bis c.p.c., anche in assenza di domanda di parte, qualora ciò sia necessario a garantire l'attuazione di provvedimenti inerenti l'affidamento: nel caso di specie, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di fare imposto alla madre, per la quale è stata disposta l'immediata cessazione della diffusione sui social network di informazioni e immagini riguardanti il figlio minore, la stessa dovrà corrispondere al padre ricorrente ed al tutore, in caso di inottemperanza del suindicato obbligo, una somma per la violazione posta in essere.

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