Nulla la notificazione a mezzo posta se l'avviso di ricevimento non è correttamente compilato

Redazione scientifica
03 Aprile 2018

La notificazione a mezzo posta è nulla se l'avviso di ricevimento non contiene precisa menzione di tutte le operazioni compiute dall'ufficiale postale qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta offerta aliunde dal notificante.

Il caso. Il tribunale di Frosinone, pronunciandosi sull'appello proposto dal soccombente in primo grado (condannato dal giudice di pace alla restituzione di mille euro alla controparte), dichiarava la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado per la nullità della notifica.

Contro tale decisione viene proposto ricorso per cassazione, con il quale si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere il giudice d'appello esaminato la documentazione comprovante l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario.

Notificazione a mezzo posta. Il Collegio ricorda come «in caso di notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 20 novembre 1982, n. 890, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito».

Nullità. Ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è radicalmente nulla (cfr. Cass. civ., n. 10998/2011).

I “campi modulo” dell'avviso di ricevimento sono privi di indicazioni. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che i “campi modulo” dell'avviso di ricevimento sul retro della cartolina sono privi di indicazioni, per cui correttamente la notifica è stata ritenuta nulla.

Per tale ragione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.