Sentenza penale e immediatezza del licenziamento

La Redazione
03 Aprile 2018

Posto che generalmente la sentenza che condanna il lavoratore per fatti estranei al rapporto di lavoro non è idonea a fare venir meno la fiducia del datore, se i fatti sono di estrema gravità il datore può esercitare il diritto di recesso prima della sentenza di condanna definitiva.

Un dipendente di una società veniva tratto in arresto e collocato agli arresti domiciliari e la sua assenza veniva considerata dall'azienda come un “permesso personale non retribuito”. Cinque anni dopo il lavoratore veniva condannato in sede di appello per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'azienda, contestandogli il comportamento per cui era stato condannato, lo licenziava.

Il lavoratore impugnava il licenziamento considerandolo tardivo e non proporzionato.

La Corte d'appello confermava il licenziamento considerando la contestazione tempestiva, essendo avvenuta poco tempo dopo la condanna con sentenza passata in giudicato.

Il lavoratore ricorre in cassazione sostenendo che la corte d'appello non aveva considerato la circostanza che per sei anni l'azienda lo aveva mantenuto in servizio, mostrando cosi indifferenza alla vicenda penale.

La Cassazione ha ritenuto che non è configurabile acquiescente rinuncia al licenziamento non imponendo né la legge né il CCNL immediatezza di reazione, pur sempre nella ragionevole plausibilità del differimento di quest'ultima, considerando sempre il lasso di tempo intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza di condanna del lavoratore e la reazione datoriale.

La Corte nel rigettare il ricorso del dipendente, ha affermato che benché generalmente la sentenza che condanna il lavoratore per fatti estranei al rapporto di lavoro non sia idonea a fare “venir meno la fiducia del datore al corretto temporaneo espletamento del rapporto lavorativo fino alla decisione di condanna con sentenza passata in giudicato”, ciò non toglie che se i fatti addebitati al lavoratore siano di gravità tale da rendere improseguibile il rapporto lavorativo, allora il datore potrebbe esercitare il diritto di recesso prima della sentenza di condanna definitiva.

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