Ritardo diagnostico e violazione del diritto di autodeterminarsi in caso di patologia ad esito certamente infausto: nessun ulteriore onere probatorio
04 Aprile 2018
IL CASO La moglie e la figlia di un uomo deceduto a causa della tardiva diagnosi di adenocarcinoma polmonare si rivolgono al Tribunale di Roma per ottenere il risarcimento dei danni subiti, attribuendo la responsabilità della morte dell'uomo alla colpevole omissione dei medici consistita nel non aver effettuato i necessari approfondimenti diagnostici. Il Giudice di prime cure accoglie la domanda ma la Corte d'appello di Roma ritiene insussistente il nesso di causalità tra il comportamento dei medici ed il decesso dell'uomo, ritenendo altresì che le convenute non avessero adeguatamente allegato elementi in ordine alle diverse scelte di vita del paziente differenti da ciò che lui avrebbe adottato se fosse stato consapevole delle proprie condizioni di salute.
IL RICORSO IN CASSAZIONE I congiunti ricorrono dunque in cassazione sulla base di tre motivi, denunciando come la corte di merito avesse errato nell'aver ritenuto non risarcibile la perdita di chances legate all'esecuzione delle terapie palliative, cui l'uomo avrebbe potuto anticipatamente sottoporsi per alleviare le proprie sofferenze, omettendo addirittura l'esame del fatto in sé, ossia della mancata fruizione delle terapie palliative delle quali avrebbe potuto beneficiare «se i medici avessero tempestivamente indirizzato lo stesso agli approfondimenti diagnostici indispensabili per la diagnosi della patologia neoplastica sofferta». Da ultimo, parte attrice si duole della violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per non aver la Corte dato adeguata motivazione sull'irrisarcibilità della perdita di chances terapeutiche, seppur solo palliative.
PERDITA DI UN BENE REALE, CERTO ED EFFETTIVO La Corte di legittimità dichiara fondate le censure sollevate ed evidenzia come la corte territoriale sia incorsa in un equivoco: il danno lamentato non poteva essere fatto coincidere con la perdita di specifiche possibilità esistenziali alternative, ma piuttosto con la perdita di un bene reale, certo ed effettivo «non configurabile alla stregua di un quantum di possibilità di risultato o di un evento favorevole, ma apprezzabile con immediatezza quale correlato del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto».
NESSUN ONERE PROBATORIO ULTERIORE Secondo la Corte è dunque risarcibile la lesione della libertà di scegliere, a seguito di un'adeguata informativa medica sulle proprie condizioni, se procedere immediatamente con le cure terapeutiche, se affidarsi alle cure palliative, oppure se decidere di vivere le ultime fasi di vita, accettando in modo cosciente e consapevole il dolore, senza che incombano altri oneri di allegazione argomentativi o probatori.
PRINCIPIO DI DIRITTO La Cassazione cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà decidere attenendosi al seguente principio di diritto: «La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di chances connesse allo svolgimento di singole specifiche scelte di vita non potute compiere, ma nella lesione di un bene già di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere, una volta attestato il colpevole ritardo diagnostico di una condizione patologica ad esito certamente infausto (da parte dei sanitari convenuti), l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno così inferto sulla base di una liquidazione equitativa». |