La responsabilità penale degli amministratori privi di deleghe per fatti di bancarotta
04 Aprile 2018
Può essere affermata la responsabilità penale, rispetto a reati di bancarotta fraudolenta, dei membri del c.d.a. e degli amministratori privi di deleghe gestorie di una s.p.a., nell'ambito di applicazione dell'art. 40, comma 2, c.p. e dunque in concorso con gli altri amministratori, se viene provato un loro ruolo attivo e una conoscenza, o conoscibilità, delle condotte illecite poste in essere dagli amministratori con poteri gestori. È il principio affermato dalla Cassazione Penale, nella sentenza n. 14783 depositata il 3 aprile. Il caso. Gli amministratori di una società per azioni dichiarata fallita venivano condannati per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; la Cassazione confermava in parte la condanna, annullando con rinvio la sentenza rispetto ai membri del c.d.a. Il giudizio riprendeva e in appello gli imputati venivano nuovamente condannati. Proponevano, quindi, ricorso per cassazione. La posizione degli amministratori non esecutivi. La S.C. ritiene fondato il motivo di ricorso attinente all'accertamento della responsabilità degli amministratori privi di deleghe gestorie: la sentenza d'appello, confermando la loro condanna, non si è infatti attenuta a quanto prescritto dalla sentenza di annullamento con rinvio della Cassazione, nella quale si richiedeva, invece, di chiarire i rapporto tra i fatti determinanti la distrazione delle somme di denaro, che causarono il dissesto e, in seguito, il fallimento della società, e i ruoli degli imputati nel c.d.a.. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto, in altre parole, ricostruire in termini univoci la posizione dei soggetti e le relative attribuzioni, necessarie per individuare eventuali posizioni di garanzia, mentre si è limitato a confermare una condanna per i membri del c.d.a. omettendo di esaminare il concreto funzionamento dell'organo. Amministratori privi di deleghe e il concorso nella responsabilità. La S.C. ha, dunque, l'occasione di ripercorrere le posizioni della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità degli amministratori non esecutivi. E dunque, viene ribadito che ai fini della configurabilità del concorso dell'amministratore privo di deleghe in bancarotta patrimoniale, per omesso impedimento dell'evento, è necessaria la prova della sua concreta conoscenza del fatto pregiudizievole per la società o, quanto meno, di segnali d'allarme inequivocabili di esistenza del fatto, dai quali è desumibile l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito (così: Cass. Pen., n. 32352/2014; ed anche Cass. Pen., n. 42519/2012; Cass. Pen., n. 23838/2007). La responsabilità discende dall'obbligo di agire informati nella gestione delle società, che l'art. 2381 c.c. impone a tutti gli amministratori. In sede civile si è, di conseguenza, affermata la responsabilità (contrattuale) degli amministratori non esecutivi per danno al patrimonio sociale, quanto meno per colpa, per le condotte dannose degli altri amministratori (Cass., n. 17441/2016, in questo portale, con nota di Cengia-Mascia, La responsabilità degli amministratori non esecutivi di s.p.a. tra potere e dovere di informazione). Può sussistere anche responsabilità penale, di natura dolosa, per fatti di bancarotta patrimoniale degli amministratori di s.p.a., privi di deleghe gestorie, nell'ambito di applicazione dell'art. 40, comma 2, c.p., a condizione che sussistano, e siano stati in concreto percepiti da tali soggetti, segnali “perspicui e peculiari” dell'evento illecito. Il principio di diritto. “Ai fini della affermazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., degli amministratori senza deleghe gestorie a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione commesso dal presidente del consiglio di amministrazione delegato è necessaria, previa specifica ricostruzione delle relazioni fra fatti distrattivi e concreto funzionamento del consiglio di amministrazione della società, alla luce delle clausole di organizzazione delle funzioni gestorie rispettivamente recate dallo statuto sociale e, eventualmente, da successive deliberazioni di organizzazione della gestione sociale adottate dall'assemblea ovvero dal consiglio di amministrazione, la prova: che gli stessi amministratori siano stati informati delle distrazioni ovvero che delle stesse abbiano comunque avuto conoscenza; oppure che vi sia stata la presenza di segnali peculiari di distrazione aventi carattere di anormalità di questi sintomi per tali amministratori, dai quali è dato desumere la consapevole accettazione del rischio dell'evento illecito, in base allo statuto e secondo i principi affermati in relazione al dolo eventuale da Cass. S.U. n. 38343 del 24 aprile 2014, Espenhahn. Solo la prova della conoscenza del fatto illecito, ovvero della concreta conoscibilità dello stesso anche mediante l'attivazione del potere informativo di cui all'art. 2381, ultimo comma, cod. civ. in presenza di segnali specifici di distrazione, comporta l'obbligo giuridico degli amministratori privi di deleghe gestorie di intervenire per impedire il verificarsi dell'evento illecito: la volontaria, da dolo indiretto, mancata attivazione di tali soggetti in presenza di tali circostanze determina l'affermazione della penale responsabilità avendo la loro omissione contribuito a cagionare l'evento dannoso”. |