Responsabilità avvocato: è sindacabile solo «in fatto» la valutazione prognostica dell'omissione compiuta
04 Aprile 2018
Il caso. Il tribunale di Reggio Emilia, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale avanzata dalla cliente nei confronti del suo difensore — per aver omesso di chiedere la verificazione della quietanza apposta in calce ad una fattura —, nel giudizio conclusosi con la condanna della stessa al pagamento di una somma di danaro in favore della controparte.
Responsabilità dell'avvocato. Il Collegio ricorda come, per orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione di responsabilità dell'avvocato nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale comporta una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta. Ne consegue che «la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale» (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 22376/2012).
Valutazione prognostica. La valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita è riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo nei limiti di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c..
Nel caso di specie, pertanto, procedendo al giudizio prognostico di cui sopra, correttamente il tribunale ha ritenuto, sulla base degli elementi probatori in atti, che l'esito del giudizio non sarebbe mutato anche se l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta.
Per tale ragione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. |