Recesso di tutti i soci di una s.r.l.: quali azioni verso l’amministratore inadempiente?

05 Aprile 2018

Nel caso di una s.r.l. costituita da due soci ed amministrata da amministratore terzo, si presenta il recesso di entrambi i soci, quali sono gli adempimenti dell'amministratore e se è inadempiente quale azione possono intraprendere i soci o il socio di maggioranza?

Nel caso di una s.r.l. costituita da due soci ed amministrata da amministratore terzo, si presenta il recesso di entrambi i soci, quali sono gli adempimenti dell'amministratore e se è inadempiente quale azione possono intraprendere i soci o il socio di maggioranza?

Quadro normativo

  • Recesso di tutti i soci e cause di scioglimento della società

Il recesso nelle società a responsabilità limitata è disciplinato dall'art. 2473 c.c..

La norma riconosce il diritto di recesso ai soci in base a quanto previsto dall'atto costitutivo ed in ogni casi ai soci che non hanno consentito ad una serie di atti che comportano notevoli modifiche dell'attività sociale o della struttura societaria (ad es., il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, la sua fusione o scissione, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero).

Ma qualora il recesso riguardasse tutti i soci di una S.r.l., l'art. 2473 c.c. dovrebbe ragionevolmente essere letto unitamente alla disciplina sullo scioglimento delle società.

Le cause di scioglimento delle società di capitali sono disciplinate dall'art. 2484 c.c., ai sensi del quale le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

  1. per il decorso del termine;
  2. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie);
  3. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
  4. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
  5. nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473;
  6. per deliberazione dell'assemblea;
  7. per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa; nell'ipotesi prevista dal numero 6), alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

Alla luce di ciò, sebbene non espressamente menzionata nell'elenco delle cause di scioglimento della società, il recesso di tutti i soci pare rientrarvi (conclusione indirettamente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., sez. I, 28 marzo 1990, n. 2524), stante l'oggettiva impossibilità di prosecuzione dell'attività sociale, da parte di una società priva di soci.

A tal punto è opportuno tentare di comprendere come si combinino gli effetti del recesso di tutti i soci con quelli dello scioglimento della società.

  • Recesso di tutti i soci e cause di scioglimento della società

Il recesso di tutti i soci sembra costituire a livello logico e cronologico un “prius” rispetto allo scioglimento della società: intanto potrebbe essere integrata una causa di scioglimento della società, in quanto tutti i soci hanno esercitato il recesso.

È di fondamentale importanza verificare quale sia il dies a quo in cui il recesso esprime i propri effetti. È da questo momento che consegue la perdita dello status di socio e l'acquisto della veste di creditore verso la società, per la liquidazione della quota.

Le norme sulla s.r.l. non si occupano di disciplinare le modalità attraverso cui il recesso debba essere esercitato. Al riguardo si ritiene possibile applicare, in via analogica, la disciplina prevista per le società per azioni di (art. 2437-bis c.c.) secondo cui il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima. La norma è stata oggetto di diverse interpretazioni, favorevoli o contrarie alla natura ricettizia del recesso. Un primo orientamento ha subordinato gli effetti del recesso alla liquidazione del valore della quota, a cui si contrapponeva un opposto orientamento, che ha attribuito alla comunicazione del recesso da parte del socio efficacia immediata di perdita dello status di socio.

Quest'ultima soluzione sembra prevalere nella giurisprudenza di merito e di legittimità (Trib. Roma, 11 giugno 2012; Trib. Roma, 11 maggio 2005; Cass. Civ. 8 marzo 2013, n. 5836), come evidenziato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, secondo cui “il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio, e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato recesso alla società, perde lo "status socii", nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota”. (Cass. civ., 8 marzo 2013, n. 5836).

Se il recesso interessa tutti i soci e determina lo scioglimento della società, ciò fa sorgere in capo agli amministratori obblighi e responsabilità.

Al riguardo, gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento (art. 2485 c.c.), e procedere alle dovute iscrizioni presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 2484, comma 3 c.c.). In caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Venuto meno lo status di socio, l'ex socio – ora creditore della società – sarà legittimato ad agire contro gli amministratori per il risarcimento dei danni subiti dal loro ritardo o omissione negli adempimenti conseguenti alla liquidazione della società. Tale conclusione risulta in linea con quanto previsto dall'art. 2485 c.c. ed è confermata dalla giurisprudenza di merito (Trib. Roma, Sez. Spec. Impr., 25 gennaio 2017).

Conclusioni

Sulla base di quanto esposto nel caso in esame il recesso di entrambi i soci parrebbe integrare una causa di scioglimento della società, in relazione a cui l'amministratore sarà tenuto a porre in essere le dovute iscrizioni presso il registro delle imprese. La perdita dello status di socio non priva gli ex soci di ogni tutela verso l'amministratore inadempiente. Venuta meno la compagine sociale – per recesso di tutti i soci – agli ex soci, ora divenuti creditori della società, potranno ragionevolmente avvalersi del rimedio previsto dall'art. 2485 c.c..

(Fonte: ilTributario.it)

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