Le sanzioni per manipolazione del mercato in caso di concorso materiale di condotte illecite

La Redazione
05 Aprile 2018

In tema di sanzioni amministrative Consob per violazione dell'art. 187-ter TUF, in caso di più condotte realizzatrici della medesima violazione, non si applica analogicamente l'istituto della continuazione ma solo quello del concorso formale, il quale richiede però l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni.

In tema di sanzioni amministrative Consob per violazione dell'art. 187-ter TUF, in caso di più condotte realizzatrici della medesima violazione, non si applica analogicamente l'istituto della continuazione ma solo quello del concorso formale, il quale richiede però l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. È il principio affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 8326 del 4 aprile.

Il caso. La Consob irrogava sanzioni amministrative, ex artt. 187-ter ss. TUF, nei confronti degli amministratori di una società di moda quotata, in relazione a molteplici condotte consistenti nell'aggiotaggio e la manipolazione del mercato con diffusione di notizie false o fuorvianti, tra le quali la rappresentazione al pubblico, in modo non corretto, di almeno 16 operazioni in cui era stata presentata una situazione della società migliore di quella reale, nonché la diffusione di false informazioni relative ad un'OPA. La Corte d'appello, rigettando l'opposizione degli amministratori, confermava le sanzioni.

Il disegno manipolativo unitario. Con un motivo di ricorso per cassazione veniva contestata l'erronea applicazione delle norme sanzionatorie: secondo il ricorrente, infatti, le diverse condotte farebbero parte di un disegno manipolativo unitario, per cui la sanzione avrebbe dovuto essere applicata una sola volta.

Pluralità di condotte e continuazione del reato. La Cassazione ritiene, tuttavia, infondato il ricorso, in quanto correttamente la Consob ha tenuto distinte le condotte contestate, prendendo in considerazione le società cui si riferivano le false informazioni, il numero dei documenti costituenti l'oggetto materiale degli illeciti e la specifica consistenza delle singole infrazioni. Pertanto, sono stati contestati illeciti distinti. Si verte, insomma, nell'ipotesi del concorso materiale.

Concorso materiale e concorso formale. La S.C. ricorda come in tema di sanzioni amministrative, allorchè siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione, ex art. 81, comma 2, c.p., ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 L. n. 689/1981, il quale richiede, appunto, l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni.

In tema di continuazione dei reati, le Sezioni Unite della Cassazione hanno già avuto modo di affermare che l'art. 8 citato, nel prevedere l'applicabilità del c.d. cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi del concorso formale, non può essere invocato allorchè ci si trovi al cospetto della diversa ipotesi di concorso materiale, in cui – come nel caso di specie – vi sia un concorso di violazioni commesse con più azioni od omissioni (Cass. Civ., S.U., n. 15669/2016).

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