Difensore d'ufficio: basta il pignoramento negativo per farsi pagare dall'erario

Redazione scientifica
05 Aprile 2018

L'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio sono liquidati dal magistrato quando il difensore dimostra il vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale per le vie ordinarie, fino ad eventuali pignoramenti.

Il caso. Un avvocato proponeva opposizione al decreto con cui il gip del tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi professionali maturati quale difensore d'ufficio di un imputato in un procedimento penale. Il tribunale rigettava l'opposizione.

Per la cassazione dell'ordinanza del tribunale di Reggio Calabria ha proposto ricorso l'avvocato.

Onorario e spese del difensore d'ufficio. Il Collegio ricorda come, l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio, ex art. 116 del d.P.R. n. 115/2002, sono liquidati dal magistrato «quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali». Pertanto, il difensore d'ufficio dovrà provare il vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale per le vie ordinarie, fino ad eventuali pignoramenti.

La prova del tentativo di recupero del credito professionale per le vie ordinarie. Nel caso di specie, affermano i Giudici, vi sono diversi fatti che dimostrano l'infruttuoso esperimento, da parte del difensore d'ufficio, delle procedure volte al recupero dei crediti professionali nei confronti dell'assistito, quali: il decreto ingiuntivo non opposto, l'intimazione del successivo atto di precetto e il verbale di pignoramento mobiliare negativo, costituente atto procedurale di incisiva rilevanza.

Ed è per tale ragione che la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato.

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