Il decalogo della Cassazione sul risarcimento del danno alla salute
06 Aprile 2018
IL CASO Un uomo rimane coinvolto in un sinistro durante uno spostamento compiuto per lavoro mentre viaggiava come terzo trasportato. L'INAIL gli eroga una rendita ex art. 13 d.lgs. n. 38/2000 e la Compagnia assicuratrice del conducente del veicolo gli corrisponde somme inferiori rispetto al risarcimento che gli era dovuto. L'uomo si rivolge dunque al Tribunale di Frosinone per ottenere il risarcimento dei danni patiti e non ancora risarciti. Il giudice di prime cure accoglie la domanda ma la Corte d'appello, successivamente adita, rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante ritenendola non provata. Ritiene inoltre che il Tribunale abbia errato nell'aumentare del 25% l'importo abitualmente previsto per il risarcimento del danno biologico per includervi il fatto che la vittima avesse dovuto rinunciare alla cura dell'orto e del vigneto a causa dei postumi del sinistro, perché così facendo lo aveva duplicato; la corte territoriale riduce dunque il risarcimento del danno biologico del 25%. Il danneggiato ricorre ora in Cassazione, con undici motivi.
DANNO DINAMICO RELAZIONALE In particolare con il quinto motivo il ricorrente lamenta insanabile contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale aveva liquidato il danno secondo le Tabelle milanesi ed aumentato del 25% l'importo standard così individuato per valorizzare il grave e permanente danno dinamico relazionale che il danneggiato aveva subito a causa dei postumi derivanti dal sinistro, che gli avevano impedito di praticare le consuete attività ludico-ricreative, quali la cura dell'orto e del vigneto, ma la maggiorazione era stata negata dalla Corte d'appello. Il ricorrente ritiene contraddittoria tale motivazione e riporta quanto affermato dal medico legale al termine della sua relazione: «nella necessaria personalizzazione del danno, alla luce delle recenti interpretazioni giurisprudenziali, può affermarsi inoltre l'insorgenza di un grave e permanente danno dinamico relazionale, con grave impedimento alle attività ludico ricreative», sostenendo che la Corte d'appello non abbia spiegato le ragioni per cui si è discostata da questa indicazione.
DUPLICAZIONE DEL RISTORO DEL MEDESIMO PREGIUDIZIO La Suprema Corte ritiene tale motivo infondato, perché la Corte d'appello aveva motivato la propria decisione affermando che il criterio di liquidazione del danno alla salute applicato dal Tribunale «già prevede una quota di danno morale soggettivo nell'ambito del danno extrapatrimoniale», sul presupposto che «le esigenze di personalizzazione del risarcimento del danno devono muovere da circostanze diverse da quelle che sono diretta e naturale conseguenza del danno biologico». Il pregiudizio consistente nell'impossibilità di dedicarsi ad attività ricreative era già stato ristorato con l'applicazione del valore tabellare standard; pertanto, il Giudice di prime cure aveva duplicato la liquidazione del medesimo pregiudizio.
CONTRADDITORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE Parimenti infondata è la parte del quinto motivo di ricorso che riguarda la contraddittorietà della motivazione, con cui il ricorrente lamenta come la corte territoriale, pur avendo riconosciuto l'esistenza del danno dinamico relazionale, non abbia considerato tale elemento di fatto idoneo a giustificare l'incremento del valore tabellare standard.
IL DECALOGO DELLA CASSAZIONE La Corte ne approfitta per fare il punto sulle definizioni in materia di danno non patrimoniale alla salute e fornisce il seguente decalogo: 1) L'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) “Categoria unitaria” vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, l. 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale"). 10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria».
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