IMU: tra diritto di abitazione e nuda proprietà
06 Aprile 2018
Tizio è titolare della nuda proprietà di un'abitazione, mentre la madre possedeva l'usufrutto ma ha sempre avuto residenza in un'altra abitazione. Tizio ha sempre avuto residenza con la sua famiglia nell'abitazione di cui possedeva solo la nuda proprietà. Nel 2001 Tizio è deceduto (la madre è deceduta a dicembre 2013), il coniuge superstite di Tizio ha acquisito il diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 del codice civile? Se la risposta è affermativa, è evidente che su quell'abitazione, dal 2001 al 2013, esistevano 2 diritti: 1) il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite (il coniuge dal 2001, a seguito della successione, possiede anche l'1/3 della nuda proprietà); 2) il diritto di usufrutto a favore della madre. Pertanto, chi era tenuto a pagare l'IMU negli anni 2012 e 2013? Ci sono casi simili in merito?
Riassumendo la fattispecie esposta nel quesito, Tizio possedeva la nuda proprietà di un immobile abitativo, nel quale aveva la residenza e dimorava con la moglie. Il diritto di usufrutto sull'immobile era invece in capo alla madre di Tizio. A seguito del decesso di Tizio nel 2001 e fino al 2013, si ha la seguente situazione:
Si chiede se la moglie di Tizio, dopo il decesso del coniuge, nudo proprietario dell'immobile, ha acquisito il diritto di abitazione ex art. 540 codice civile. Secondo l'art. 540 c.c., “al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.
Il diritto abitativo sorge in capo al coniuge superstite se il coniuge deceduto aveva la proprietà dell'immobile, intendendosi per tale la piena proprietà. Non sorge invece diritto di abitazione qualora il coniuge deceduto fosse titolare di un diritto reale parziale, come il diritto di usufrutto o la nuda proprietà (ad esempio, il Tribunale di Roma, sentenza n. 19728/16, ha negato il sorgere del diritto di abitazione in capo al coniuge superstite dopo la morte dell'usufruttuario).
Pertanto, nell'ipotesi prospettata, la moglie di Tizio non ha acquisito il diritto di abitazione. Quanto alle conseguenza ai fini IMU, secondo l'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011 sono soggetti passivi dell'imposta il proprietario nonché il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Non è invece soggetto passivo il nudo proprietario. Pertanto, rispondendo al quesito, il soggetto passivo ai fini IMU negli anni 2012 e 2013 risultava essere la madre di Tizio, titolare dell'usufrutto.
Per completezza, si osserva che il nudo proprietario non può costituire, a favore di terzi, diritti diversi e ulteriori rispetto alla nuda proprietà e pertanto non può costituire un diritto di abitazione. Diversamente, secondo dottrina, sarebbe ipotizzabile il caso in cui il titolare del diritto di usufrutto costituisca il diritto di abitazione a favore di un terzo soggetto, in quanto sarebbe legittimato a costituire a favore di terzi un diritto con contenuto più ristretto rispetto a quello a lui spettante. È comunque fattispecie diversa dal sorgere del diritto di abitazione per effetto della morte del coniuge, che resta limitata al caso in cui il de cuius fosse pieno proprietario. |