Termine breve per l'impugnazione: decorre dalla data della comunicazione solo se c'è un'apposita norma

Redazione scientifica
06 Aprile 2018

Per la decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione non rileva la comunicazione integrale dell'ordinanza, resa tramite PEC ad opera della cancelleria della Corte di merito, in assenza di una normativa speciale.

Il caso. I controricorrenti in Cassazione eccepiscono la tardività del ricorso sul presupposto che la proposizione dello stesso era avvenuta ben oltre il termine breve «decorrente dalla avvenuta comunicazione […] tramite PEC ad opera della cancelleria della Corte veneziana, del testo integrale del provvedimento impugnato».

Termine breve vs termine lungo per le impugnazioni. I Supremi Giudici ricordano come la teoria generale del processo delle impugnazioni conosce quale regola l'alternatività tra il termine breve e quello lungo, attivandosi il primo soltanto a seguito di uno specifico atto d'impulso della controparte, consistente nella notificazione del provvedimento suscettibile di impugnazione.

Nessuna abrogazione delle norme speciali… In questo contesto, la nuova formulazione dell'art. 133 c.p.c., in base al quale «il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto di cancelleria contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.», attiene al regime generale delle comunicazioni dei provvedimenti da parte della cancelleria, sicchè, osserva il Collegio, non può investire le previsioni speciali che comportino la decorrenza dei termini dalla semplice comunicazione del provvedimento. Pertanto, dal tenore letterale del nuovo testo dell'art. 133 c.p.c. così come dalla sua ratio, non può ricavarsi alcuna abrogazione delle norme speciali che, per ragioni di accelerazione del processo, ancorano la decorrenza del termine breve non all'atto di impulso della controparte, ma comunque alla comunicazione, proprio ad opera della cancelleria e quindi ufficiosa, del provvedimento da impugnare (ad esempio, ex multis, il termine ex 420-bis c.p.c., per il ricorso per cassazione avverso la sentenza su pregiudiziale questione di efficacia, validità o interpretazione di contratti o accordi collettivi; il termine per il reclamo avverso le ordinanze di estinzione dei processi di cognizione ed esecuzione; il termine sul reclamo in sede cautelare e nei procedimenti camerali).

Alla luce di ciò, la specialità di tali disposizioni – in virtù di principi generalissimi in tema di conflitto apparente tra norme – rimane ferma, per la persistente preminenza delle valutazioni legislative speciali della prevalenza della conoscenza suscitata dall'iniziativa dell'ufficio sull'atto di impulso della controparte.

Ma se la normativa speciale non c'è… Ne consegue che «in assenza di una normativa speciale circa la decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza resa nel giudizio ex artt. 29 d.lgs. n. 150/2011 e 702-quater c.p.c. non rileva che la comunicazione integrale dell'ordinanza resa dalla Corte di appello sia avvenuta, tramite PEC il 16 febbraio 2015, posto che la notificazione della medesima ordinanza, su istanza di parte è avvenuta solo il successivo 12 maggio 2015, data rispetto alla quale nessun dubbio può sorgere quanto alla tempestività del ricorso».

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