Violazione del consenso informato: le quattro ipotesi risarcitorie indicate dalla Cassazione
09 Aprile 2018
IL CASO I genitori di un bambino nato con grave sofferenza fetale e anossia da parto, che aveva cagionato un'invalidità pari al 100%, poi deceduto nelle more del processo, evocano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Catania il ginecologo e la Casa di cura per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali. Il Giudice di prime cure accoglie parzialmente la domanda nei confronti del ginecologo mentre la Corte d'appello di Catania, successivamente adita, respinge in toto la domanda. I genitori propongono quindi ricorso per cassazione, deducendo violazione delle norme sul consenso informato dichiarando di non essere stati informati sui rischi connessi al trattamento terapeutico intrapreso, e lamentano come la Corte d'appello non abbia esaminato il nesso di causalità tra le dannose conseguenze della terapia farmacologica utilizzata per indurre il parto e il mancato consenso informato, sottolineando il fatto che, essendo stata precesarizzata, sarebbe stato più opportuno nel suo caso ricorrere ad un parto cesareo. Con una corretta informazione, la paziente avrebbe potuto consapevolmente scegliere di evitare il rischio di conseguenze dannose.
RILEVANZA AUTONOMA AL MANCATO CONSENSO La Suprema Corte dichiara fondati i motivi di ricorso e ricorda l'orientamento consolidato di Cass. civ. n. 11950/2013 che, sotto il profilo della rilevanza risarcitoria, ha riconosciuto rilevanza autonoma alla mancata prestazione del consenso informato da parte del paziente, tanto che la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente può comportare sia un danno alla salute, che un danno da lesione del diritto di autodeterminazione, qualora la carenza informativa abbia determinato un pregiudizio patrimoniale e non differente dalla lesione del diritto alla salute (ex multis, Cass. civ. n. 2854/2015).
IL PUNTO DELLA CASSAZIONE La Terza sezione prospetta quattro situazioni risarcitorie in caso di omesso o mancato consenso: 1. Risarcimento limitato al danno alla salute (morale e relazionale) subito dal paziente in caso di omessa o insufficiente informazione in relazione ad un intervento che, per la condotta colposa del medico, ha cagionato un danno alla salute ma il paziente, hic et nunc, avrebbe comunque scelto di sottoporsi. In questo caso il risarcimento sarà limitato al danno alla salute (morale e relazionale) subito dal paziente. 2. Risarcimento esteso anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione se omessa o insufficiente informazione in relazione ad un intervento che, per la condotta colposa del medico, ha cagionato un danno alla salute qualora il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. 3. Risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione e valutazione della lesione alla salute come danno differenziale tra situazione successiva e precedente all'intervento (comunque patologica) se omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta non colposa del medico nel caso in cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. 4. Risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione solo se il paziente ha subito inaspettate conseguenze dell'intervento senza la necessaria predisposizione ad affrontarle e accettarle in caso di omessa informazione in relazione ad un intervento correttamente eseguito che non ha cagionato alcun danno alla salute del paziente.
GRAVITÀ DELL'OFFESA La Cassazione ricorda poi che condizione di risarcibilità è che il danno non patrimoniale da risarcire superi un livello minimo di tollerabilità, vagliando la soglia della gravità dell'offesa (Cass. civ. Sez. Un., n. 26972/2008 e Cass. civ., Sez. Un., n. 26975/2008).
NON VALIDO IL CONSENSO ESPRESSO ORALMENTE La Cassazione ricorda, in merito al ricorso incidentale proposto dagli eredi del ginecologo, che è da ritenersi esclusa la validità del consenso prestato verbalmente in quanto modalità impropria di acquisizione dello stesso (Cass. civ. n. 19212/2015).
PRINCIPIO DI DIRITTO Nel caso di specie, la Corte d'appello da un lato aveva ammesso la violazione del consenso ma dall'altro aveva respinto le richieste risarcitorie. La Suprema Corte dunque cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di merito in diversa composizione, ed enuncia il seguente principio di diritto in tema di consenso informato a cui la Corte territoriale dovrà attenersi nel riesaminare la controversia: «In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione di un completo ed esauriente consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, dal cui inadempimento può derivare - secondo l'id quod plerumque accidit - un danno costituito dalle sofferenze conseguenti alla cancellazione o contrazione della libertà di disporre, psichicamente e fisicamente, di se stesso e del proprio corpo, patite dal primo in ragione della sottoposizione (come nella specie) a terapie farmacologiche ed interventi medico - chirurgici collegati a rischi dei quali non sia stata data completa informazione. Tale danno, che può formare oggetto, come nella specie, di prova offerta dal paziente anche attraverso presunzioni e massime di comune esperienza, lascia impregiudicata tanto la possibilità di contestazione della controparte quanto quella del paziente di allegare e provare fatti a sé ancor più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori (in argomento, di recente, Cass. civ., n. 26827/2017)».
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