La comunicazione preventiva di ipoteca è atto impugnabile

La Redazione
09 Aprile 2018

È infondata l'eccepita inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, sollevata dalla Riscossione Sicilia S.p.A., posto che - con l'atto di opposizione - il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di ipoteca...

È infondata l'eccepita inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, sollevata dalla Riscossione Sicilia S.p.A., posto che - con l'atto di opposizione - il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di ipoteca per vizi propri dell'atto e per mancata notifica degli atti presupposti. Al riguardo va rilevato che gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie non sono soltanto quelli previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, ma ogni atto di rilevanza tributaria in base al quale fa sorgere a favore del cittadino il diritto di tutela dei suoi interessi.

Dunque è impugnabile la comunicazione preventiva di ipoteca ove vengano fatti valere vizi propri della stessa.

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