Gratuito patrocinio: al difensore spettano le spese del giudizio di liquidazione
09 Aprile 2018
Il caso. La Corte d'appello di Venezia respingeva l'istanza di liquidazione del compenso professionale proposta da un avvocato, difensore d'ufficio di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Successivamente la Corte, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, liquidava in favore dell'avvocato una somma di danaro per onorari.
Difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio. L'avvocato ha proposto ricorso per la cassazione di tale ordinanza, lamentando violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., avendo la Corte territoriale omesso di provvedere, nonostante il parziale accoglimento dell'opposizione, sulle spese dello stesso procedimento.
Spese del giudizio di liquidazione. Il Collegio ha ritenuto fondata la doglianza in esame ed ha richiamato sul punto il principio, espresso dalla Cassazione nella pronuncia n. 17247/2011, alla luce del quale «il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115/2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla «responsabilità delle parti per le spese» (artt. 91 e 92, comma 1 e 2, c.p.c.)».
L'accoglimento di tale censura ha determinato la cassazione dell'ordinanza impugnata. |