Cartella notificata ad un familiare presso la sede legale della società: per la Cassazione è valida

La Redazione
09 Aprile 2018

È legittima la cartella di pagamento consegnata ad una persona di famiglia, anche se notificata presso la sede legale della società. Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8477/2018.

Questo quanto ricordato dai Giudici della Cassazione con l'ordinanza del 6 aprile 2018 n. 8477. Con tale pronuncia, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso di una S.r.l contro Equitalia. Osservava la ricorrente che la notifica della cartella di pagamento, oggetto del contenzioso, non poteva avvenire a mani di persona di famiglia, essendo stata esperita presso la sede legale della società e non presso la persona fisica del legale rappresentante.

I Giudici hanno osservato che «in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella».

In merito alla notifica della cartella ad una società avente personalità giuridica, la Corte ha osservato che «per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente».

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