Anche nel ricorso monitorio telematico la prevenzione è determinata dal deposito
09 Aprile 2018
Massima
Nel caso di ricorso monitorio telematico, la prevenzione di cui all'art. 39 c.p.c. è determinata, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/12, conv. in l. n. 221/12, dal deposito dello stesso, consistente nell'invio telematico e nella generazione della ricevuta di avvenuta consegna, essendo irrilevante la data, eventualmente successiva, di iscrizione a ruolo ad opera del personale di cancelleria che ha lavorato l'atto in via telematica. Il caso
La società Alfa conveniva in giudizio, dinanzi al tribunale di Torino, la società Beta, con atto di citazione notificato il 20 maggio 2016, chiedendo la riduzione del prezzo dei nastri trasportatori elevatori forniti dalla convenuta, in ragione dei ripetuti guasti e rotture degli stessi, con estinzione per compensazione del residuo credito vantato dalla venditrice. La società Beta, con ricorso monitorio inviato telematicamente il 18 maggio 2016 ed iscritto a ruolo il 21 maggio 2016, chiedeva al Tribunale di Vicenza la condanna della società Alfa al pagamento dell'importo delle residue fatture rimaste insolute. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la società Alfa, chiedendo dichiararsi la litispendenza o la continenza con la causa pendente dinanzi al tribunale di Torino. Dinanzi a quest'ultimo si costituiva, invece, la società Beta, che a sua volta chiedeva dichiararsi la continenza, con la conseguente fissazione del termine per la riassunzione della causa dinanzi al tribunale di Vicenza. Il tribunale di Torino riteneva sussistente un rapporto di continenza tra i due giudizi e, appurato che il giudice preventivamente adito, ai sensi dell'art. 39, comma 3, c.p.c., era da individuarsi nel tribunale di Vicenza, presso il quale il ricorso monitorio della società Beta era stato depositato telematicamente anteriormente alla notifica dell'atto di citazione da parte della società Alfa, fissava termine per la riassunzione della causa dinanzi al medesimo tribunale di Vicenza. La società Alfa impugnava tale ordinanza con ricorso per regolamento necessario di competenza, deducendo, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, commi 2 e 3, c.p.c., nonché dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/12, conv. in l. n. 221/12, atteso che, da un lato, l'ordinanza impugnata aveva erroneamente denegato il carattere di causa contenente a quella introdotta dinanzi a sé, individuando il giudice competente sulla base del solo dato cronologico, senza considerare la maggiore ampiezza del petitum e della causa petendi delle domande proposte dinanzi al tribunale di Torino (che investivano tutte le forniture intercorse tra le parti e non le sole fatture rimaste insolute oggetto del ricorso per ingiunzione), e che, dall'altro, era stata ritenuta erroneamente preveniente la causa introdotta in via monitoria dalla controparte, dandosi rilevanza esclusivamente alla data di deposito telematico del ricorso, senza tener conto della diversa data in cui la causa era stata effettivamente iscritta a ruolo. La questione
Si pone essenzialmente la questione consistente nello stabilire se, nel caso di ricorso monitorio telematico, ai fini della prevenzione di cui al comma 3 dell'art. 39 c.p.c., si debba tener conto della data di deposito dello stesso ovvero di quella, eventualmente successiva, di iscrizione della causa a ruolo. Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte - premettendo che il giudice di merito aveva correttamente qualificato in termini di continenza (anzichè di accessorietà ex art. 31 c.p.c., come dedotto dal ricorrente) il rapporto tra i due giudizi, posto che le forniture di nastri trasportatori elevatori attenevano ad un continuativo rapporto di compravendita e che, mentre nel giudizio monitorio una parte aveva chiesto l'adempimento delle obbligazioni a carico del compratore, nel giudizio di cognizione ordinario si era richiesta la verifica circa la corretta esecuzione delle varie prestazioni rese dal venditore, comprese quelle poste a fondamento del credito azionato in via monitoria - rigetta i motivi di ricorso. Invero, in primo luogo, non ha pregio la tesi della società ricorrente che, in palese violazione del dettato normativo di cui al comma 2 dell'art. 39 c.p.c., assumeva che fosse da ritenersi competente sempre il giudice della causa contenente, anche se quest'ultima fosse cronologicamente posteriore. In realtà, la predetta norma prevede che, in caso di continenza di cause, la vis actractiva venga esercitata sempre dal giudice preventivamente adito, se competente anche per la causa proposta successivamente, e ciò anche nell'ipotesi in cui la causa pendente dinanzi al giudice successivamente adito sia quella contenente, atteso che la citata norma non assume il dato del maggior valore della causa ad elemento determinativo del giudice competente (Cass. civ, 4 marzo 2002, n. 3109; nonché Cass. civ., 19 ottobre 1998, n. 10330, secondo cui, in tema di continenza di cause, non occorre stabilire, per individuare il giudice competente, quale sia la causa contenente e quella contenuta, dovendosi avere riguardo soltanto al criterio della prevenzione). Sotto tale profilo, l'ordinanza impugnata ha applicato la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adìto, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest'ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69/09, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, comma 3, c.p.c. (Cass. civ., 21 settembre 2015, n. 18564). Quanto alla seconda censura, con cui si deduceva che, ai fini dell'individuazione della causa preveniente, occorresse aver riguardo non già alla data di invio telematico del ricorso e di generazione della ricevuta di avvenuta consegna, bensì a quella successiva in cui il ricorso monitorio era stato effettivamente iscritto a ruolo, la stessa si pone in contrasto con il dettato normativo dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/12, conv. in l. n. 221/12, ai sensi del quale il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. L'intento del legislatore, nel dettare tale ultimo principio, è quello di prevenire il rischio di ritardi o decadenze incolpevoli a carico della parte per cause alla medesima non imputabili, che possano ricondursi agli eventuali, sebbene non auspicabili, ritardi nella lavorazione degli atti oggetto di invio telematico da parte della cancelleria. Tale rischio non si poneva allorquando si procedeva al deposito cartaceo del ricorso monitorio, posto che la ricezione dell'atto da parte della cancelleria implicava l'immediata lavorazione dello stesso e la contestuale iscrizione a ruolo, mentre, nel caso di deposito telematico, reso obbligatorio a partire dal 30 giugno 2014 (ex art. 16-bis, comma 4, d.l. n. 179/12, conv. in l. n. 221/12), potrebbe non esservi coincidenza cronologica tra l'attività compiuta dalla parte e la successiva lavorazione dell'atto ad opera del personale di cancelleria. Nel caso di specie, il ricorso monitorio, essendo stato depositato telematicamente il 18 maggio 2016, con coeva generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore, doveva reputarsi preveniente rispetto al successivo giudizio ordinario introdotto con citazione notificata il 20 maggio 2016. Osservazioni
La pronuncia in esame è pienamente condivisibile. In ordine alla configurabilità della continenza di cause nel caso in esame, deve rammentarsi che tale fattispecie, ai sensi del comma 2 dell'art. 39 c.p.c., ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui siano prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni (Cass. civ., Sez.Un. 1 ottobre 2007, n. 20596, in ordine al rapporto di continenza tra la domanda proposta da un istituto di credito nei confronti del correntista, avente ad oggetto il pagamento del saldo negativo del conto, e quella proposta dal correntista nei riguardi della banca, avente ad oggetto l'accertamento della nullità della clausola che fissava gli interessi in misura ultralegale e di quella di capitalizzazione degli stessi; conforme Cass. civ., 3 agosto 2017, n. 19460). In applicazione di tale principio, si è ritenuto sussistere un'ipotesi di continenza tra la domanda del venditore in via monitoria di condanna del compratore al pagamento del prezzo e quella proposta in via ordinaria davanti ad un diverso giudice avente ad oggetto la domanda del compratore di risoluzione del contratto di compravendita e di risarcimento dei danni, scaturendo le opposte domande dal medesimo rapporto contrattuale (Cass. civ., 15 ottobre 2010, n. 21333), nonchè in relazione a due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, che hanno ad oggetto una questione comune, quale quella diretta a stabilire chi dei contraenti, nell'ambito dell'unico rapporto controverso, sia creditore dell'altro, essendo una domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento della controparte e la conseguente condanna al risarcimento dei danni, e l'altra volta all'esecuzione del medesimo contratto (Cass. civ., 25 luglio 2012, n. 13161). In ordine all'individuazione della causa preveniente, la consolidata giurisprudenza ha poi rilevato che, tra cause in rapporto di continenza, una iniziata con ricorso monitorio e una iniziata con citazione, per quest'ultima si ha riguardo al perfezionamento del procedimento di notificazione tramite consegna dell'atto al destinatario, non operando la scissione soggettiva del momento perfezionativo per il notificante e il destinatario, che vale solo per le decadenze non addebitabili al notificante; né può invocarsi il principio di uguaglianza tra gli attori, in rapporto alla pendenza della lite monitoria già al momento del deposito del ricorso, atteso che la maggiore o minore incidenza dell'impulso di parte nell'individuazione del giudice naturale della controversia è solo l'effetto indiretto della differente disciplina processuale, discrezionalmente prevista dal legislatore (Cass. civ., Sez.Un. 6 novembre 2014, n. 23675). Dalla pronuncia in esame si ricava il principio per cui il richiamo al deposito del ricorso, contenuto nel comma 3 dell'art. 39 c.p.c. (ed introdotto dalla l. n. 69/09) ai fini della determinazione della causa preveniente, opera anche nel caso di deposito telematico, che può ritenersi eseguito al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Non ha alcuna rilevanza, invece, il diverso momento in cui il ricorso telematico venga iscritto a ruolo da parte della cancelleria, posto che il principio dettato dal comma 7 del citato art. 16-bis ha lo scopo di evitare che l'utilizzo delle forme del deposito telematico esponga la parte a rischi che sfuggono alla sua sfera di controllo, come accadrebbe nel caso di non coincidenza cronologica tra la data in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna e il momento in cui il ricorso è lavorato da parte della cancelleria. D'altra parte, anche in relazione all'atto di citazione si è già sostenuto che è la notificazione (rectius: il perfezionamento della), purchè valida, a determinare la pendenza della lite (Cass. civ., 9 ottobre 1998, n. 10008), anche se non seguita dalla iscrizione a ruolo né dalla costituzione delle parti nei termini ad esse rispettivamente assegnati (Cass. civ., 3 agosto 1990, n. 7821). Solo per quanto attiene agli altri effetti sostanziali e processuali della domanda monitoria, si tiene conto, ai sensi dell'art. 643 c.p.c., non del deposito del ricorso, bensì della data di notificazione del ricorso e del decreto, ad es. ai fini dell'interruzione della prescrizione (Cass. civ., 17 agosto 1973, n. 2356; Cass.civ., 3 settembre 2013, n. 20176) o dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c. (Cass. civ., 7 aprile 1987, n. 3341). La data di deposito del ricorso torna, invece, ad assumere rilevanza ai fini della decorrenza degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. (Cass. civ., 24 maggio 1999, n. 5035). Si è, inoltre, precisato in giurisprudenza che, ai fini della dichiarazione di litispendenza, per l'applicazione del principio di prevenzione tra cause di cui all'art. 39 c.p.c., iniziate secondo il rito del lavoro con ricorsi depositati nello stesso giorno, è legittimo fare riferimento, quale fatto processuale immediatamente successivo al deposito dell'atto introduttivo, ed in assenza di prova della data di notifica degli atti introduttivi, alla data di fissazione dell'udienza di discussione (Cass. civ., 10 novembre 2016, n. 22947; nonché Cass. civ., 19 gennaio 1991, n. 513, in relazione al ricorso in opposizione ad ingiunzioni amministrative ai sensi della legge n. 689/81, e Cass. civ., 24 novembre 1987, n. 8690, in relazione alle controversie locatizie). Anche nell'ipotesi in cui le due citazioni siano notificate nello stesso giorno, prevale la citazione in cui sia stata indicata la data di comparizione più prossima (Cass. civ., 14 gennaio 1984, n. 309).
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