Comparto scuola: il diverso trattamento del personale di ruolo e non di ruolo non può dirsi motivato sulle ragioni oggettive
10 Aprile 2018
In applicazione del principio, immediatamente esecutivo, di non discriminazione di cui alla clausola 4 p.to 1 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, deve escludersi che il diverso trattamento del personale di ruolo e non di ruolo del comparto scuola possa dirsi realmente motivato sulle “ragioni oggettive” indicate dal Ministero e coincidenti con la dedotta specificità del sistema di reclutamento e di assegnazione delle supplenze. La peculiare forma di reclutamento del detto personale, effettivamente correlata ad una serie di variabili (fra cui il numero delle iscrizioni di nuovi alunni per anni, il numero dei c.d. ritirati e dei respinti), non autorizza, per carenza di correlazione logica con la formazione delle carriere, a giustificare la dedotta disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato: non emergendo in concreto ragioni valide che permettano, a parità di mansioni ed oneri, di apprezzare la dedotta incompatibilità con la valorizzazione integrale dell'anzianità maturata dal dipendente, nel periodo di servizio prestato pre-ruolo. La nozione di ragioni oggettive che giustifichi la mancata presa in considerazione dei detti periodi di servizio presuppone, diversamente dalla fattispecie, la sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi ed evincibili, tra l'altro, “dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime”.
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