Iper ammortamento: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La Redazione
10 Aprile 2018

Con Risoluzione n. 27/E pubblicata il 9 aprile, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in materia di iper ammortamento, con particolare riferimenti ai termini per l'acquisizione della perizia giurata da parte dell'impresa.

Con Risoluzione n. 27/E pubblicata il 9 aprile, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in materia di iper ammortamento, con particolare riferimenti ai termini per l'acquisizione della perizia giurata da parte dell'impresa.

La disciplina, introdotta dall'art. 1, commi 9-11 della Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016), prevede agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello c.d. “Industria 4.0”.

In particolare, il comma 11 prevede che per la fruizione dei benefici di cui sopra, l'impresa deve fornire una dichiarazione resa dal legale rappresentante oppure, appunto, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, attestanti che il bene risulta interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La Risoluzione chiarisce entro quali termini devono essere acquisite le attestazioni in esame: entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale o alla rete; in quest'ultimo caso, l'impresa potrà ottenere l'agevolazione solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione. Se la perizia viene acquisita in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell'agevolazione deve iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.