Raccomandata senza avviso di ricevimento: spetta al mittente in caso di contestazione provare la ricezione
10 Aprile 2018
Il caso. Il tribunale di Napoli confermava la decisione di primo grado che rigettava la domanda attorea di condanna del convenuto, insieme alla società di assicurazione, al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale.
Contro tale pronuncia ha proposto ricorso l'originario attore, deducendo violazione degli artt. 2943 e 2697 c.c., per avere il giudice d'appello erroneamente confermato l'avvenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio, avendo erroneamente invertito l'onere della prova del ricevimento dell'atto interruttivo.
Se il destinatario contesta la ricezione dell'atto inviato... Il Collegio ricorda il principio in base al quale l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale pur in mancanza dell'avviso di ricevimento.
…il mittente ha l'onere di provare l'avvenuta ricezione. Quando, tuttavia, il destinatario contesti la ricezione dell'atto inviato, sorge, per il mittente, l'onere di provare detto ricevimento (cfr. Cass. civ., n. 10849/2006).
Nel caso di specie, essendo rimasta incontroversa tra le parti la circostanza dell'avvenuta contestazione, da parte dell'assicurazione, dell'avvenuto ricevimento del plico contenente l'atto spedito dall'attore, correttamente il giudice d'appello ha deciso la causa in senso sfavorevole al mittente, avendo quest'ultimo omesso di fornire la prova dell'effettivo ricevimento, da parte del destinatario, dell'atto interruttivo della prescrizione.
Per tale ragione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
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