Ultime sentenze delle Commissioni Tributarie: negata la libertà di scelta della modalità telematica

11 Aprile 2018

Alcune recenti sentenze hanno stabilito che l'opzione telematica per la costituzione in giudizio è vincolata sia alla scelta fatta nel primo grado che a quella della parte ricorrente, in tal senso interpretando gli artt. 2, 9 e 10, d.m. 23 dicembre 2013, n. 163. Altre hanno invece ribadito che se la parte disconosce la conformità all'originale del documento informatico, privo di firma digitale, utilizzato per la notifica dell'atto impugnato, quest'ultima deve essere dichiarata nulla, nel rispetto delle regole di cui all'art. 22 e ss., D.Lgs. n. 82/2005.
Il quadro normativo

Il cittadino o il professionista che intenda avvalersi del Processo Tributario Telematico deve rispettare le regole generali processuali del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quelle introdotte dal Regolamento del Processo Telematico (D.M. 23 dicembre 2013, n. 163) e quelle di carattere specificamente tecnico-operativo contenute nel decreto direttoriale del 4 agosto 2015, previsto dall'art. 3, comma 3, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163.

Il cosiddetto “doppio binario”, ossia la possibilità di scegliere le modalità da seguire per la formazione degli atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, è contenuta nell'art. 2, comma 1, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che essi (sia nel primo grado che in quello di appello) «possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale, secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento». Considerati gli espressi rinvii contenuti nel D.Lgs. n. 82/2005 a quanto regolamentato per il PTT in tema di deposito di atti e documenti, tale disposizione è da intendersi prevalente su quelle contenute in altre norme nella medesima materia.

È sempre l'art. 2, comma 3, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 che impone alla parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di utilizzarle per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.

Con i successivi artt. 9 e 10, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, viene fissato il momento in cui avviene la scelta dell'opzione telematica (notifica del ricorso a mezzo PEC) ed il conseguente obbligo di depositare i documenti ed eseguire la costituzione in giudizio utilizzando esclusivamente il SIGiT.

Circa lo specifico tema dell'utilizzo dei documenti informatici e del valore probatorio delle copie informatiche degli stessi, a seguito di attestazione della loro conformità all'originale da cui sono tratti, trovano applicazione le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), salvo ove diversamente stabilito dall'art. 2, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, e per quanto nello stesso D.Lgs. n. 82/2005 non espressamente rinviato al Regolamento del PTT per la notifica, il deposito e la consultazione degli atti nel processo tributario.

Difatti già in via generale l'art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 82/2005, stabilisce che esso si applica al processo tributario nel limite di quanto compatibile e salvo che non sia diversamente stabilito dalle disposizioni in materia di processo telematico; successivamente all'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005, e all'art. 64, comma 2-septies, D.Lgs. n. 82/2005, si conferma che, in eccezione a quanto in tali articoli regolato, per il deposito telematico di atti e documenti restano ferme le disposizioni secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.

Fonte: ilprocessotelematico.it

Effetti delle prime sentenze sull'applicabilità del "doppio binario"

Il Processo Telematico, entrato timidamente nel settore Tributario, Regione dopo Regione, ha trovato attuazione operativa nell'intero territorio nazionale da luglio 2017; come sempre davanti alle innovazioni radicali, quale indubbiamente è il Processo Tributario Telematico, l'approccio o la reazione dei singoli è stata la più disparata: di chiusura totale in alcuni casi, di semplice resistenza fisiologica in altri, ma anche, fortunatamente, positiva e piena di aspettative, soprattutto da parte di quegli utenti del processo che possono trarre il maggior vantaggio dalla possibilità di produrre, depositare e consultare gli atti del fascicolo processuale a mezzo del grande mondo del web.

Sicuramente in questa prima fase di utilizzo della procedura telematica la categoria che potenzialmente ne avrebbe potuto trarre vantaggi immediati è quella degli uffici dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia, essendo tali strutture già organizzate tecnologicamente e formate all'iter per la gestione documentale informatizzata, per l'utilizzo della firma digitale e della posta certificata, ma la massiccia produzione di costituzione in giudizio telematico degli appelli e delle controdeduzioni ha subito un brusco rallentamento a causa di una serie di prime sentenze delle Commissioni Provinciali e Regionali che hanno dichiarato irrituali o addirittura nulli tali depositi, a fronte di una costituzione cartacea di controparte o nel grado precedente del giudizio.

Il Processo Telematico, ai sensi dell'art. 9, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, nasce con la notifica del ricorso effettuata a mezzo di posta certificata; secondo quanto in esso disposto è difatti in questo momento che la parte processuale abbandona la facoltà di mantenere il canale analogico, concessa dall'art. 2, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, e si obbliga ad utilizzare quello telematico per tutto l'iter processuale e per tutti i gradi di giudizio.

Tra le prime problematiche sollevate dalle parti processuali e decise dalle sentenze delle Commissioni Tributarie troviamo proprio il corretto utilizzo del c.d. “doppio binario”; le principali sentenze che hanno “interpretato” tale concetto concesso dal Regolamento nella apparente direzione opposta allo spirito dello stesso sono CTR Toscana n. 1377/2017, CTP Reggio Emilia n. 245/2017, CTP Foggia n. 1981 /2017, CTP Rieti n. 9/2018. Le questioni da esse affrontate, tra loro similari, si possono così sintetizzare:

  1. la CTR Toscana ha respinto l'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate ritenendo che, come eccepito dall'appellato, la modalità telematica non poteva essere utilizzata in quanto nel grado precedente la costituzione era avvenuta con le modalità cartacee; hanno difatti ritenuto i Giudici di appello che la scelta dell'utilizzo della modalità telematica, secondo l'art. 2, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, vada effettuata ab origine, ovvero sin dal primo grado, e poiché nel caso in esame ciò non era stato, la notifica dell'appello non poteva essere effettuata a mezzo PEC ed era da ritenersi inesistente, determinando il passato in giudicato della sentenza di primo grado.
  2. i Giudici della CTP Reggio Emilia e, più recentemente, quelli della CTP Foggia hanno invece ritenuto non costituito l'ufficio che aveva utilizzato per il deposito delle controdeduzioni la modalità telematica a mezzo SIGiT, con la motivazione che avendo la parte ricorrente scelto il deposito tradizionale, ossia cartaceo, secondo il combinato disposto degli artt. 9 e 10, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, anche il resistente era tenuto a seguire il medesimo mezzo dalla prima utilizzato.

Tutte le decisioni citate vanno nel verso di ritenere che i richiamati artt. 2, 9 e 10, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, intendano che l'obbligo di utilizzare per il deposito degli atti processuali il canale telematico, una volta scelto effettuando la notifica del ricorso con PEC, sia valido anche in senso inverso, ossia che la scelta cartacea in primo grado divenga obbligatoria anche nel prosieguo, impedendo il passaggio a quella telematica nel grado successivo.

Ma i Giudici delle menzionate Commissioni si sono spinti oltre ed hanno inteso come vincolante per il resistente la scelta effettuata dal ricorrente, poiché tale sarebbe da intendersi il contenuto dell'art. 10, comma 3, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163.

Esame delle disposizioni in tema di "doppio binario" e valutazioni delle decisioni assunte

Gli artt. 2, 9, 10, 12, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 sono le disposizioni che regolano l'applicazione della facoltà di scelta della parte della modalità da utilizzare per la formazione e deposito degli atti processuali e per la costituzione in giudizio sua e della controparte.

L'art. 2, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 stabilisce che la (singola) parte processuale ha facoltà e non obbligo di formare gli atti e documenti da depositare sotto forma di documenti informatici, ma se lo fa ne è vincolata. Il fatto che il successivo art. 13, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, precisi che per il deposito e la costituzione in giudizio dell'appello valgono le medesime modalità del ricorso conferma il permanere della libertà del doppio binario se non è già avvenuta la scelta del telematico (rammentiamo unica scelta espressamente vincolante ai sensi del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163) in quanto la singola parte processuale anche solo nel secondo grado di giudizio può optare per il canale telematico procedendo alla notifica del ricorso a mezzo PEC per poi costituirsi utilizzando il SIGiT.

Ad abundantia per il supporto a tale interpretazione, rammentiamo che già nelle definizioni dell'art. 1, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, si precisa che il termine “ricorso” utilizzato nel testo del decreto individua anche il ricorso in appello e ciò per ogni disposizione a tale termine riferita.

In effetti la disposizione in esame definisce il principale scopo del legislatore e cioè evitare un “processo misto”, in parte cartaceo e in parte telematico, con l'inevitabile conseguenza di un inutile aggravio di lavoro a carico del personale delle Segreterie e in contrasto con le finalità del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, ispirato a garantire maggiore trasparenza, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa delle commissioni tributarie, stabilendo, in particolare nell'art. 2, comma 3, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, che la modalità, scelta nel primo grado di giudizio dal contribuente o dal suo difensore, debba obbligatoriamente essere seguita fino alla definizione del giudizio in appello.

In base ai requisiti riconosciuti dal legislatore al sistema di Posta Elettronica Certificata, l'art. 9, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, ha previsto che le notificazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo PEC dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed è riportato nella nota di iscrizione a ruolo.

La notifica del ricorso o appello è, in effetti, un'attività non ancora strettamente “processuale”, in quanto a tale fase potrebbe non seguire il deposito presso la Commissione tributaria, vuoi per accoglimento del reclamo/mediazione che per rinuncia della parte o per cessata materia del contendere per ogni altro motivo, tuttavia il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, ne disciplina i contorni e gli effetti, in quanto da questo atto, se eseguito ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, discende per la parte processuale l'obbligo di utilizzare il Processo Tributario Telematico, come si evince dal disposto dei commi seguenti e dal contenuto del successivo art. 10, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163.

Il secondo e terzo comma dell'art. 9, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 individuano la condotta da tenersi a cura delle parti ai fini della regolarità e validità degli adempimenti, se hanno eseguito la notificazione mediante posta elettronica certificata; esse dovranno, difatti, effettuare il deposito degli atti in Segreteria attraverso la piattaforma offerta dal SIGiT.

L'obbligo sancito è ben chiaro: il ricorso notificato (tra le parti processuali) utilizzando la PEC, per essere validamente depositato dovrà essere veicolato verso la segreteria della Commissione Tributaria mediante il SIGiT e dovrà essere accompagnato dalle ricevute di accettazione e di consegna rilasciate dal gestore della Posta Elettronica Certificata, rispettivamente, del mittente e del destinatario.

Prima di arrivare ad una conclusione sulle sentenze richiamate occorre esaminare anche l'art. 10, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, relativo alle modalità di costituzione in giudizio.

Bussole Processo Telematico La parte processuale che ha notificato il ricorso a mezzo PEC si è, quindi, secondo quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, obbligata ad utilizzare il Processo Tributario Telematico, rinunciando alla facoltà concessa dall'art. 2, comma 1, d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, ed è tenuta a proseguire con tali modalità per l'intero grado del giudizio, nonché per l'appello, come sancito dall'art. 2, comma 3, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163.

Il rinvio tra le disposizioni ricordate del decreto in esame costituisce, pertanto, il limite che il legislatore ha inteso porre alla piena libertà di scelta del ricorrente di seguire una strada piuttosto che l'altra, evitandone l'utilizzo alternativo nel corso del processo che inficiasse, di fatto, in tal modo il fine, perseguito con la digitalizzazione del processo, di consentire da remoto il deposito e la consultazione degli atti e documenti del fascicolo processuale, e ciò è assolutamente pacifico per il ricorrente.

Secondo una lettura dell'art. 10, comma 3, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, non vi sarebbero neanche dubbi sulle modalità di costituzione in giudizio del resistente, in quanto esso rinvia a quelle indicate al comma 1; le disposizioni dell'art. 9, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, combinate con quelle dell'art. 10, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, parrebbero comprimere, per il resistente, le libertà di scelta, connettendo l'utilizzo delle modalità telematiche da parte di quest'ultimo con la scelta effettuata in tal senso dal ricorrente.

Addirittura, acconsentendo a tale interpretazione, anche la scelta del cartaceo fatta dal ricorrente vincolerebbe il resistente a seguire la medesima modalità, impedendone la costituzione in giudizio telematica, come inteso dai Giudici nelle menzionate sentenze.

Invero, la libertà disgiunta di scelta della modalità di costituzione in giudizio viene sancita in più parti dal Regolamento, tanto che pare si possa propendere, al contrario della tesi prospettata, per l'assenza di vincoli per il resistente, a prescindere dalle scelte del ricorrente.

Innanzi tutto, come già detto, l'art. 2, comma 3, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, stabilisce che la singola parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, lasciando intendere che tale scelta risulti vincolante solo per quella parte che l'abbia effettuata.

A suffragio di ciò, la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 11 maggio 2016, n. 2DF contenente le linee guida operative del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, all'art. 9 precisa che la costituzione in giudizio del resistente «può» avvenire mediante il deposito delle controdeduzioni e dei documenti allegati con modalità telematiche, senza stabilire o precisare alcun ulteriore vincolo o connessione con altre attività ad esso esterne.

In aggiunta, ulteriore conferma ad un percorso obbligatorio per il ricorrente, se sceglie il telematico, e facoltativo per il resistente, la rinveniamo nelle disposizioni del successivo art. 12, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, nel quale si prevede e si disciplina la presenza di documenti non informatici, ma espressamente in presenza di un fascicolo informatico.

Rimane innanzitutto da definire quando scatta per la Segreteria tale obbligo, atteso che certamente esso non vale per tutti i ricorsi, altrimenti non avrebbe senso porsi il problema dei fascicoli misti e tutto l'onere della informatizzazione del processo tributario graverebbe sulle spalle dell'ufficio.

Con tutta evidenza, invece, l'obbligo è riferito alla presenza di un fascicolo informatico, stante il contenuto letterale dell'esaminato art. 12, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, e, quindi, alla casistica in cui almeno una delle parti si sia costituita depositando con modalità (il Regolamento è molto esplicito nel tracciare la strada verso l'utilizzo del canale telematico attraverso i già esaminati artt. 2, 9 e 10, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163).

La necessità di disciplinare l'acquisizione in tale fascicolo informatico della copia digitale di atti e documenti cartacei, al contrario, presuppone che l'altra parte si sia costituita con tali modalità, confermando che la possibilità disgiunta di scelta del canale telematico è la ratio dell'articolo in esame.

In ogni caso l'acquisizione degli atti e documenti cartacei mediante scansione da parte della Segreteria rimane l'unico modo per assicurare alla parte che ha comunque scelto il telematico di usufruire appieno dell'accesso da remoto agli atti del fascicolo.

Da ultimo, poniamo l'accento sull'evidente bisogno di una lettura contestualizzata e non sempre letterale dei commi degli articoli del decreto; se così non fosse dovremmo, ad esempio, desumere che quando l'art. 9, comma 1, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, definisce che «Il ricorso e gli altri atti del processo tributario (…) sono notificati utilizzando la PEC» stabilisca che la notifica con posta certificata sia l'unica utilizzabile, mentre, ovviamente, si sottintende “se la parte intende scegliere la modalità telematica” varrà la disposizione in questione; analogamente, quindi, quando l'art. 10, comma 3, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, stabilisce che «La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate al comma 1», va anche qui sottinteso “che intenda scegliere la modalità telematica”.

Invero, alcuni Giudici hanno già inteso seguire la strada dell'interpretazione sin qui data (vedasi le sentenze CTP Foggia n. 1507/2017 e CTP Foggia n. 104/2018) respingendo la richiesta nullità della costituzione telematica del resistente, a fronte di quella cartacea del ricorrente, proprio richiamando la interconnessione tra le disposizioni dell'art. 2, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, e quelle dell'art. 9, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, nel senso che essa disciplini una facoltà disgiunta tra le parti per la opzione e l'utilizzo della modalità di formazione e deposito degli atti del processo.

Esame delle disposizioni in tema di formato documentale degli atti notificati

Di più agevole lettura è la scelta effettuata dai Giudici di accogliere la richiesta delle parti di annullare la notifica dell'atto impugnato per impossibilità del formato documentale utilizzato di garantire la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Numerose sentenze sono andate in tal senso, come CTP Reggio Emilia n. 204/2017, CTP Milano n. 1023/2017, CTP Vicenza n. 615/2017 e CTR Campania n. 9464/2017.

I Giudici, per quanto alle eccezioni sulla notificazione, hanno condiviso la tesi difensiva secondo la quale con il semplice formato pdf non viene prodotto l'originale dell'atto cartaceo da cui è tratto, ma solo una copia elettronica senza valore, in quanto priva delle garanzie di integrità ed immodificabilità e, comunque, di un attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale (art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), necessario quest'ultimo essendo esse state espressamente disconosciute dal destinatario (art. 22, comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) .

Le decisioni vanno anche oltre, perché in essa viene precisato che solo il formato con estensione p7m, connesso cioè ad una sottoscrizione con firma digitale, garantisce non solo l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico notificato, ma anche l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto (art. 21, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82); in difetto la notificazione via PEC non è valida e da qui l'annullamento degli atti impugnati.

I principi di legge applicati dalla CTP nella suddetta sentenza sono quelli fissati dall'art. 22, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, per la piena efficacia dei documenti informatici contenenti copia di documenti in genere, formati in origine su supporto analogico o informatico, e recepiti nel Regolamento del Processo Tributario Telematico.

Chiariamo che in discussione non è la valida sottoscrizione dell'atto, ma la sua conformità all'originale che la firma è chiamata ad attestare.

Anche volendo poi riferirsi non alla copia di un documento analogico, ma ai «Duplicati e copie informatiche di documenti informatici», il successivo art. 23-bis, D.Lgs. n. 82/2005 analogamente dispone che «Le copie e gli estratti informatici del documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta».

A tutto ciò si aggiunga la novità introdotta dal D.L. n. 193/2016, il quale ha consentito l'applicazione anche agli atti della riscossione, come le cartelle esattoriale, delle disposizioni di cui al comma 1 e 2 dell'art. 149-bis c.p.c., i quali prevedono che, se consentito dalla legge, la notifica può eseguirsi a mezzo Posta Elettronica Certificata, anche previa estrazione della copia informatica del documento, ma in tal caso tale copia informatica deve essere sottoscritta con firma digitale, proprio per attestare la conformità all'originale da cui è tratta.

Conclusioni

Come abbiamo visto, quindi, occorre certamente dedicare molta attenzione alla lettura ed interpretazione delle norme poste a regolamentare il Processo Tributario Telematico, a partire dal superiore D.Lgs. n. 82/2005, ed in questo delicato momento di avvio di esso i giudici sono quelli chiamati alla maggiore attenzione, per cui l'invito è di non “snobbare” il Processo Telematico, ma approcciarsi ad esso con la consapevolezza che tutti dobbiamo acquisirne la dovuta padronanza, con una visione aperta a 360 gradi utile a cogliere le necessarie implicazioni ed interconnessioni tra le disposizioni specifiche a presidio delle nuove modalità di produzione degli atti processuali e quelle alla base del rito tributario.

Sta solo a noi cercare di trarne i maggiori vantaggi possibili, che per tutti sono quelli di poter accedere al fascicolo processuale da dovunque, bastando disporre solo di un computer ed una connessione internet, di poter avere contezza in tempo reale di ogni ulteriore produzione documentale di controparte, di effettuare notifiche utilizzando la PEC e di non aver bisogno di recarsi in Commissione Tributaria per avere copia degli atti processuali, ricevendo anche il documento integrale della sentenza direttamente nella propria casella di posta certificata.

La regola generale, davanti ai cambiamenti epocali, come indubbiamente è il Processo Tributario Telematico, è sempre quella di affrontarli con “mente aperta e senza preconcetti”, nella speranza che nuovo non significhi “sconosciuto”, ma possa anche significare “migliore”.

Fonte

:

ilprocessotelematico.it

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